Agevolazioni Prima Casa: come fruirne per la seconda volta, chiarimenti del Fisco

Novità da parte del Fisco, il quale ha fornito una soluzione al quesito posto da un interpellante: la Risoluzione n. 107 del 1 agosto 2017 ha per oggetto la materia di Agevolazioni Prima Casa in caso di eventi sismici per inagibilità.
Con Comunicato Stampa, il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione.


Quesito posto dal soggetto interpellante

Indice degli argomenti:

La Risoluzione n.107 risponde al caso specifico di un interpellante che, beneficiando già delle agevolazioni “prima casa”, aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016.
Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio “prima casa”.

Ok all’agevolazione alla Prima Casa

Come prospettato nella soluzione interpretativa del Fisco, ripercorrendo tutta la normativa legislativa intervenuta con il tempo, si evince da quanto riportato nella Risoluzione che il Fisco dia l’OK all’agevolazione Prima Casa BIS, solo se permane la dichiarazione di agibilità dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici occorsi.
In pratica, fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di una nuova casa ad uso abitativo, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile.
Qualora al nuovo acquisto agevolato, venga revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile, dato che al momento del nuovo acquisto, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione.
Infatti, l’oggettiva impossibilità risulta attestata, dall’Ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità del bene immobile che non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.

Agevolazione Prima Casa: in cosa consiste e requisiti necessari

La Risoluzione chiarisce e richiama quali sono le agevolazioni Prima casa che consistono nell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, a condizione che:
a) l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
b) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.


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