Definizione agevolata delle controversie tributarie: ecco i codici tributo

Con la Risoluzione n. 108/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
Infatti, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 luglio 2017, emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del citato D.L. n. 50/2017, sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie e, con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione della citata definizione agevolata.


Nuovi Codici Tributo per consentire il versamento tramite Modello F24

Indice degli argomenti:

Per consentire il versamento tramite modello “F24” delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”:

  • Codice tributo 8121: IVA e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017,
  • Codice tributo 8122: Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017
  • Codice tributo 8123: Sanzioni dovute relative ai tributi erariali – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017
  • Codice tributo 8124: IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017; occorre riportare CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)
  • Codice Tributo 8125: Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017; occorre riportare CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)
  • Codice Tributo 8126: Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 del D.L. n. 50/2017; occorre riportare CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
  • Codice Tributo 8127: Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione delle controversie tributarie – art. 11 D.L. n. 50/2017; occorre riportare CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni)

Modello F24: Come compilare i campi

Il campo “codice ufficio” deve essere valorizzato con il codice della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio.
Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali” (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Tabelle+dei+codici+degli+uffici+finanziari), pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per quanto concerne il il campo “Rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, ove previsto, deve essere valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/F24+Codici+tributo+per+i+versamenti/Tabelle+dei+codici+tributo+e+altri+codici+per+il+modello+F24/Tabella+T0+codici+delle+Regioni+e+delle+Province+autonome) e nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione).
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
Nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).


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