Manca poco alla scadenza fissata in data 31 luglio 2017 per l’adesione alla Voluntary Disclosure Bis e, probabilmente, spunta una proroga al 30 novembre (o, forse anche al 31 dicembre 2017). Il Governo sarebbe pronto a fare slittare i termini per l’elevato numero di richieste di adesioni pendenti, al fine ultimo di rispondere all’esigenza di riconoscere un maggiore lasso di tempo per perferzionare gli adempimenti necessari. Per fare chiarezza, riportiamo in questa guida le regole per procedere con l’adesione volontaria.

Voluntary Disclosure bis: cos’è e come procedere
Indice degli argomenti:
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, dandogli così l’opportunità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
In quest’ottica, superando il tradizionale rapporto tra fisco e contribuenti, si favorisce l’adempimento spontaneo in relazione agli obblighi dichiarativi, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi e coerentemente con le linee tracciate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Per raggiungere questo obiettivo, il Fisco italiano predispone e invia delle comunicazioni per segnalare eventuali anomalie, destinate ad alcune categorie di contribuenti che possono rimediare agli errori o alle omissioni attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997).
Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.
Il Fisco ad alcuni contribuenti una serie di lettere nelle quali sono riportate delle anomalie rinvenute nelle loro dichiarazioni dei redditi, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati.
In questo modo, prima che il Fisco notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà procedere a regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all’Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l’Agenzia non era a conoscenza.
Come fare a regolarizzare gli errori commessi e le omissioni?
I contribuenti che vogliamo regolarizzare gli errori e le omissioni possono procedere nel seguente modo:
1) presentare una dichiarazione integrativa;
2) versare le maggiori imposte dovute e gli interessi, computati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
3) versare, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.
Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica direttamente dall’interessato stesso o tramite intermediario abilitato, occorre barrare l’apposita casella “dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio del modello e si deve indicare:
1) i redditi o gli imponibili non dichiarati, come segnalato nella lettera ricevuta;
2) tutti gli altri dati già esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.
Per i soggetti destinatari delle comunicazioni presenti nella sezione “Compliance per il cittadino “ sono disponibili all’interno del “Cassetto fiscale” due collegamenti telematici da utilizzare per la predisposizione e l’invio della dichiarazione integrativa, nonché un foglio Avvertenze che contiene ulteriori informazioni utili alla compilazione della dichiarazione integrativa.
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