La circolare INPS 19 luglio 2017, n 116 chiarisce la presunzione di onerosità delle domande di ricongiunzioni nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), di cui all’articolo 1, comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29. E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con Sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio-23 giugno 2017, n. 147.

Illegittimità costituzionale articolo 12 Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78
Indice degli argomenti:
INPS ha recepito quanto disposto dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 12-septies, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convalidando il nuovo regime oneroso di ricongiunzione ma annullando la retroattività della nuova disciplina nel periodo circoscritto dal 1° luglio al 30 luglio 2010. La disposizione esaminata, aggiunta in sede di conversione del D.L. n.78 del 2010, è entrata in vigore il 31 luglio del 2010.
La Corte Costituzionale ha quindi rilevato che nell’innovare con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, la norma censurata “…vanifica l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell’applicazione del regime vigente al tempo della presentazione della domanda (…) L’esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge 30 luglio 2010, n.122 sono entrate in vigore”.
Le domande di ricongiunzione presentate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 29/1979, nel periodo dal 1° al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita. Quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.
Le domande presentate nel predetto arco temporale 1 luglio-30 luglio e non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, saranno considerate a titolo gratuito; quelle definite ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.
INPS ha precisato che nulla è cambiato per le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n.29/1979 (ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi) e quelle presentate ai sensi dell’art.2 della medesima legge n.29/1979 (ricongiunzioni verso gestioni alternative dell’assicurazione generale obbligatoria), fin dall’origine rientranti nel regime delle ricongiunzioni a titolo oneroso.
Pagamento online di riscatti, ricongiunzioni e rendite: come fare
Il servizio “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite“ reperibili sul sito dell’INPS consente di eseguire il pagamento online dei contributi tramite “Pagamento immediato pagoPA”, utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto, stampare il bollettino MAV e visualizzare i pagamenti effettuati online.
L’applicazione consente di:
1) procedere con l’autenticazione dell’utente che permette la visualizzazione della singola pratica o della lista delle pratiche facenti capo all’utente;
2) scegliere la modalità di pagamento che permette all’utente di utilizzare il pagamento online tramite “Pagamento immediato pagoPA” oppure eseguire l’emissione online del bollettino MAV in formato pdf, da utilizzare come documento di pagamento;
3) stampare le ricevute dei pagamenti effettuati online/Reti Amiche/ MAV/RID/SDD/ pagoPA;
4) stampare “Attestazione Fiscale”, attraverso cui si può visualizzare e stampare l’attestazione fiscale dei pagamenti effettuati relativa all’anno precedente all’anno corrente.
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