Con Circolare 21/E pubblicata in data 20 luglio 2017 sono state apportate modifiche alla Voluntary Disclosure dall’articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nel testo normativo revisionato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n.96. La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che permette ai soggetti contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.
A pochi giorni dalla chiusura dei termini della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, in un intervallo temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, l’articolo 1-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato l’articolo 5-octies del decreto legge 4 agosto 1990, n. 227.
Si ricorda che la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria non può essere presentata “se la richiesta è stata presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione … abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria”.
Chi ha presentato la domanda entro il mese di dicembre con il vecchio modello, deve procedere a ripresentarla sul nuovo modello barrando la casella “Istanza trasmessa in precedenza”. La trasmissione della domanda può essere espletata direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Novità Circolare 21/E in materia di voluntary disclosure
Con la Circolare 21/E sono pertanto illustrate le ultimissime novità normative in materia di voluntary disclosure e, con l’occasione, si forniscono ulteriori chiarimenti riguardo ai Paesi di detenzione degli investimenti e delle attività estere che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura di collaborazione volontaria ed all’esonero dagli obblighi dichiarativi previsti per i soggetti che vi accedono.
Una prima novità normativa riguarda le detrazione delle imposte pagate all’estero nell’ambito della collaborazione volontaria: nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente e di lavoro concorrano a formare il reddito complessivo, non si applica la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 165 del TUIR.
La detrazione delle imposte pagate all’estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
Altra novità riguarda la determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente: con la riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria, prevista dall’articolo 7 del citato decreto legge n. 193 del 2016, il legislatore, ha introdotto una importante novità consistente nella possibilità per il contribuente di usufruire delle medesime riduzioni sanzionatorie, purché lo stesso autoliquidi e versi spontaneamente le somme dovute entro il 30 settembre 2017.
Inoltre, in sede di conversione del decreto legge n. 50 del 2017 è stata modificata la normativa in materia di esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti che presentano la nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria, estendendola anche agli adempimenti dichiarativi relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).