Agenzia delle Entrate: Istituzione Codice tributo per versamento Modello F24

Con Risoluzione n.88/E, Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per procedere al versamento, tramite Modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Già in un precedente articolo pubblicato su SCR News avevamo soffermato l’attenzione sulle fonti normative in materia di Contratti di Locazione breve e di Affitti turistici. Cerchiamo di ripercorrere brevemente la disciplina normativa vigente per la materia fiscale e tributaria dei Contratti di Locazione Breve e, successivamente, analizziamo in dettaglio che cosa ha introdotto in definitiva la Risoluzione n.88/E, con la contestuale istituzione del codice tributo per procedere al versamento mediante il Modello F24.

Regime fiscale Locazioni Brevi: art. 4 del D.l. 24 aprile 2017

Indice degli argomenti:

L’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017, n. 96, disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, definite come contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Lo stesso articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge prevede che “A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca”.

Intermediari immobiliari e obbligo di versamento

L’articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 50/2017 stabilisce che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento mediante Modello F24.

Codice tributo Modello F24

Per consentire il versamento, tramite modello F24, della ritenuta in argomento, è stato istituito il seguente codice tributo:

“1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.“ e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.




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