Dal 1 luglio 2017 con l’abolizione di Equitalia e il neo battesimo dell’ Ente Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dal dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, la cartella di pagamento avente ad oggetto i debiti tributari non pagati dal contribuente, si è “rinnovata”. In che modo? Scopriamolo insieme in questa guida.
Addio Equitalia: quali sono le funzioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Indice degli argomenti:
Abolita Equitalia, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è attribuito all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del MEF.
Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire dal 3 luglio i contribuenti hanno visto “spuntare” il nuovo logo e la nuova modulistica, mentre le attività e i servizi continuano ad essere svolti in continuità con la precedente gestione, dato che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata in definitiva nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
E, i poteri dell’Agente della riscossione se non viene onorata puntualmente la cartella, sono rimasti gli stessi rispetto a quelli previgenti all’abolizione di Equitalia? La nuova cartella di pagamento approvata con provvedimento del 14 luglio 2017 pone in evidenza le conseguenze del mancato pagamento della stessa entro 60 giorni dalla notifica. In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l’Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.
Nuovo Modello Cartella di Pagamento
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 14 luglio scorso, ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, più semplice e intuitivo, utilizzabile per i ruoli affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a partire dal corrente mese.
In particolare, in prima pagina, è stato aggiunto un sommario che, oltre a evidenziare gli importi richiesti in pagamento dagli enti creditori, fornisce immediatamente le motivazioni sintetiche alla base dell’iscrizione a ruolo (per esempio, controllo modello Unico, infrazione del codice della strada, etc.) con il relativo anno d’imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale.
Sono state inoltre riorganizzate le sezioni della cartella: un prospetto riepiloga le somme dovute, suddividendole tra quelle che spettano agli enti creditori e quelle di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Inoltre, un colore diverso identifica ciascun ente creditore, consentendo di distinguere con immediatezza la tipologia di debito (arancione per le iscrizioni a ruolo delle Agenzie fiscali, verde per i Comuni, etc.).
Sul frontespizio della stessa cartella di pagamento sono riportate le somme dovute da parte dello stesso soggetto debitore con dettaglio della causale del debito e con indicazione della denominazione dell’Ente creditore. E’ possibile che le cartelle da onorare siano diverse, per questo è possibile distinguere con colore diverso ciascun ente creditore con l’evidenza della somma dovuta, iscritta a ruolo, di ciascuno di essi.
Inoltre, sono indicati nel dettaglio dell’ammontare da pagare anche gli oneri di riscossione spettanti all’Agente di riscossione e i diritti di notifica spettanti all’Agente. Il totale da pagare deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica della cartella; in caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l’Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.
Cartella di pagamento: Somme spettanti all’Ente creditore
Spettano all’Ente creditore gli importi che lo stesso Ente ha posto a carico del debitore e che l’Agente della riscossione deve riscuotere e gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Cartella di pagamento: Somme spettanti all’Agente di riscossione
Spettano all’Agente della riscossione le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge. Gli oneri di riscossione sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull’intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell’importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo. Nel solo caso di “riscossione spontanea a mezzo ruolo”, se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all’1%.