Studi di Settore, periodo di imposta 2016: Chiarimenti

La Circolare n.20/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 13 luglio 2017 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016.

Studi di Settore: revisione ed accorpamento in 57 studi

Indice degli argomenti:

Il primo elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 dicembre 2016 con cui sono stati approvati 57 studi di settore, nonché 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica. I 57 studi di settore approvati rappresentano la revisione di 68 studi in vigore dal 2013, per alcuni dei quali l’aggiornamento ha comportato l’accorpamento di più studi in un unico studio di settore.

Con i decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 dicembre 2016 sono stati approvati:

  • 20 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
  • 12 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
  • 7 studi relativi ad attività professionali;
  • 18 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

Con il decreto del MEF pubblicato in data 23 marzo 2017 è stato approvato, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, l’aggiornamento:

  1. a) della “Territorialità dei Factory Outlet Center”, che modifica lo studio di settore YM05U;
  2. b) delle “Aggregazioni comunali”, che modifica lo studio di settore YG44U;
  3. c) della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi”, che modifica lo studio di settore WG72A;
  4. d) delle analisi territoriali a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni Comuni nel corso dell’anno 2016.

E’ stata approvata anche la revisione dello studio di settore WG68U, al fine di adeguare la soglia minima e quella massima dell’indicatore di coerenza, previsto per lo studio, “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, all’andamento dei prezzi dei carburanti.

Studi di Settore: casi di inapplicabilità

Si ricorda che i 57 studi non si applicano, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569.

Per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore:

  • i ricavi provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi vanno considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;
  • per gli studi di settore WK23U – WG40U – WG50U – WG69U, i ricavi devono essere sommati alle rimanenze finali e ridotti dell’importo delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
  • Con riferimento alle attività d’impresa, gli studi di settore approvati non si applicano: 1. nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; 2. nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Novità: nuove analisi delle territorialità

Sono state approvate nuove analisi della territorialità applicabili a partire dal periodo d’imposta 2016.

In particolare, le nuove territorialità approvate con il decreto ministeriale 22 dicembre 2016 (Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF, Territorialità del livello delle retribuzioni, Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari, Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili) sono applicabili agli studi di settore approvati con i decreti ministeriali.

Inoltre, con il decreto ministeriale del 23 marzo 2017 sono state aggiornate, a partire dal periodo d’imposta 2016, le analisi territoriali relative agli studi di settore YM05U, YG44U e WG72A.




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