Ape Social e Pensione Anticipata: chiarimenti dall’INPS

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha introdotto alcune novità in merito al beneficio del pensionamento anticipato. Ha, inoltre, ridotto il requisito contributivo per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni (beneficio per i lavoratori precoci) e ha istituito, in via sperimentale, l’APE Sociale, volta a sostenere economicamente alcune categorie destinatarie di specifiche tutele fino all’accesso alla pensione vera e propria.

Il messaggio pubblicato in data 11 luglio 2017 n. 2884 ha fornito chiarimenti utilissimi in merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e all’indennità di Ape sociale. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Soggetti disoccupati: valutazione dello stato di disoccupazione

Indice degli argomenti:

Con riferimento alla valutazione dello stato di disoccupazione, a seguito della “cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed  aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione  spettante”, INPS ha chiarito che non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante.

Potrà essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.

Resta fermo che il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno. Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato.

Non possono accedere alla prestazione di APE sociale/beneficio precoci coloro i quali, pur trovandosi in stato di disoccupazione, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, non hanno goduto della prestazione per la disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti.

Possibilità di integrazione delle domande

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica.

A tale fine INPS ha predisposto una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al riguardo si chiarisce che è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente e dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati. Inoltre, l’integrazione deve essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi.



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