Casa vacanza e locazioni brevi: cosa cambia con il D.L 50/2017

Tempi di vacanza? Hai già pensato di affittare la casa o l’appartamento per le vacanze estive 2017? Tante sono le novità in materia fiscale sulle “locazioni brevi”: ecco che cosa si prospetta, a seguito del recepimento ed entrata in vigore lo scorso aprile, con la disciplina contenuta nell’articolo 4 del DL 50/2017, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 95.

Questo articolo rubricato “Regime fiscale delle locazioni brevi”, contenuto nel decreto legge 50/2017 specifica quali sono i contratti brevi, riconducendoli ai contratti abitativi di durata non eccedenti i 30 giorni, che possono prevedere anche le prestazioni di servizi di pulizia, di lavanderia e di ricambio biancheria.

Locazioni brevi: disciplina normativa 2017

Indice degli argomenti:

La normativa in vigore definisce come “locazioni brevi” quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non eccedente i 30 giorni, compresi quelli che prevedono anche la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente (senza l’intervento di agenti immobiliari) da persone fisiche o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line.

A decorrere dal 1°  giugno 2017,  ai  redditi  derivanti  dai contratti di locazione breve stipulati a  partire  da  tale  data  si applicano  le  disposizioni  relative  alla  cedolare  secca  di  cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23, con l’aliquota del 21% in caso di opzione. In pratica, i proprietari di immobili hanno la possibilità di esercitare l’opzione per la cedolare secca liberandosi dagli adempimenti “ordinari” legati all’IRPEF e all’imposta di registro oppure, in alternativa, assoggettare a IRPEF “ordinaria” i proventi delle locazioni brevi indicandoli nella dichiarazione dei redditi.

Tali disposizioni legislative si applicano anche ai  corrispettivi lordi derivanti dai contratti  di  sublocazione  e  dai  contratti  a titolo  oneroso  conclusi  dal  comodatario  aventi  ad  oggetto   il godimento dell’immobile a favore di terzi.

Obblighi derivanti in capo agli Agenti immobiliari

I  soggetti  che  esercitano   attività di   intermediazione immobiliare,  anche  attraverso  la  gestione  di  portali   on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un  immobile  con  persone che dispongono di unità immobiliari da affittare,  devono trasmettere  i  dati relativi ai contratti di locazione breve, conclusi  per  il  loro tramite.

L’omessa, incompleta o  infedele  comunicazione  dei  dati relativi ai contratti di locazione breve viene punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo  18  dicembre 1997, n. 471 che ricordiamo è pari ad un importo  variabile tra 250 e 2.000 euro.

La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Gestione di portali di intermediazione immobiliare online

Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i  canoni  o  i corrispettivi relativi ai contratti di locazione brevi,  operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta  del  21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto  dell’accredito  e provvedono  al  relativo  versamento.

Riportiamo il testo del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n.241, articolo 17: “I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”.

L’Agenzia delle entrate stipula convenzioni con i  soggetti  che utilizzano in Italia i marchi di portali di  intermediazione  on-line al  fine  di  definire  le  modalità di   collaborazione   per   il monitoraggio delle locazioni  concluse  attraverso  l’intermediazione dei medesimi portali.


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