Tempi di vacanza? Hai già pensato di affittare la casa o l’appartamento per le vacanze estive 2017? Tante sono le novità in materia fiscale sulle “locazioni brevi”: ecco che cosa si prospetta, a seguito del recepimento ed entrata in vigore lo scorso aprile, con la disciplina contenuta nell’articolo 4 del DL 50/2017, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 95.
Questo articolo rubricato “Regime fiscale delle locazioni brevi”, contenuto nel decreto legge 50/2017 specifica quali sono i contratti brevi, riconducendoli ai contratti abitativi di durata non eccedenti i 30 giorni, che possono prevedere anche le prestazioni di servizi di pulizia, di lavanderia e di ricambio biancheria.
Locazioni brevi: disciplina normativa 2017
Indice degli argomenti:
La normativa in vigore definisce come “locazioni brevi” quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non eccedente i 30 giorni, compresi quelli che prevedono anche la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente (senza l’intervento di agenti immobiliari) da persone fisiche o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line.
A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21% in caso di opzione. In pratica, i proprietari di immobili hanno la possibilità di esercitare l’opzione per la cedolare secca liberandosi dagli adempimenti “ordinari” legati all’IRPEF e all’imposta di registro oppure, in alternativa, assoggettare a IRPEF “ordinaria” i proventi delle locazioni brevi indicandoli nella dichiarazione dei redditi.
Tali disposizioni legislative si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi.
Obblighi derivanti in capo agli Agenti immobiliari
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve, conclusi per il loro tramite.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve viene punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 che ricordiamo è pari ad un importo variabile tra 250 e 2.000 euro.
La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Gestione di portali di intermediazione immobiliare online
Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione brevi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento.
Riportiamo il testo del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n.241, articolo 17: “I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”.
L’Agenzia delle entrate stipula convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l’intermediazione dei medesimi portali.