INPS: novità in materia di prestazioni occasionali

Pubblicata la tanto attesa Circolare INPS n.107 in data 5 luglio 2017 che chiarisce i dettagli in materia di lavoro occasionale (cfr. come riferimento normativo la legge 21 giugno 2017, n. 96) che può essere espletato tramite due modalità: il libretto famiglia e il contratto di prestazioni occasionali. Scopriamo in questa guida la disciplina di riferimento e come procedere con la registrazione sul sito dell’INPS.

Contratto di prestazione occasionale: disciplina di riferimento

Indice degli argomenti:

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono tutte le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla normativa Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, nei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa:

a)   per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. a)

b)   per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. b);

c)   per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. c).

Si tratta di importi riferibili ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Si ricorda che ai sensi del comma 20, dell’art. 54-bis, è previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis.

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di espletamento della prestazione lavorativa. L’INPS provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A.

Registrazione sul sito INPS per i prestatori di lavoro occasionale

Ai fini dell’accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, i prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.

Al momento della registrazione gli utilizzatori devono scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali e, nel caso in cui scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

1) per le Pubbliche Amministrazioni;

2) per le imprese agricole;

3) per gli altri utilizzatori.

All’atto della registrazione, i datori di lavoro e i prestatori devono fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Si ricorda ai prestatori di lavoro di indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Ricordatevi che si deve trattare di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.


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