Inps: al via le procedure online per i permessi retribuiti e congedi straordinari

A seguito della pubblicazione della Circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38 sono state disposte le implementazioni per le procedure dei servizi relativi ai permessi retribuiti (legge 5 febbraio 1992, n. 104) e al congedo straordinario (articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Alla Circolare è seguito il messaggio 20 giugno 2017, n. 2545 che ha definitivamente comunicato l’attivazione delle procedure online per:
gli uniti civilmente e i conviventi di fatto che devono inoltrare domanda di permessi retribuiti;
gli uniti civilmente che necessitano di un periodo di congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità in situazione di gravità. 

Ma cosa sono i permessi retribuiti ed il congedo straordinario? Vediamo di capire meglio in questa guida.

Permesso retribuito: cos’è e come funziona?

Indice degli argomenti:

I lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità possono beneficiare di permessi retribuiti. I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
disabili in situazione di gravità;
genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Nel caso di lavoratori a domicilio, addetti ai lavoro domestici e familiari; lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari; lavoratori autonomi; lavoratori parasubordinati, i permessi non spettano.

Per quanto concerne la decorrenza, la domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. Deve essere completa delle dichiarazioni di responsabilità e il soggetto richiedente deve comunicare entro 30 giorni dal cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda.
Per quanto concerne il quantum spettante: le indennità per i permessi sono corrisposte nel modo seguente:
i permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
i permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
i permessi fruiti a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore, saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.
Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare.

Congedo straordinario: cos’è e come funziona

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

A chi spetta il congedo straordinario? Il congedo straordinario spetta al:
coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave.

Quanto spetta? L’indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.


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