Codici tributo Modello F24: cosa cambierà dal 20 luglio 2017?

Con la risoluzione 76/E è stata disposta la soppressione e la modifica di alcuni codici tributo, oltre a fornire indicazioni operative per l’utilizzo di alcuni codici tributo del modello F24. L’efficacia operativa della risoluzione decorrà a partire dal 20 luglio 2017.


Elenco codici tributo soppressi

Indice degli argomenti:

Ecco l’elenco dei dei codici tributo soppressi:
“1131” denominato “Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone”;
“1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR – opzione affrancamento – art. 3, commi 15 e 16, del DL n. 66 del 24 aprile 2014 – regime amministrato”;
“1797” denominato “Contribuenti minimi – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
 “1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, comma 18 bis, D.L. 112/2008”;
 “1844” denominato “Cedolare secca – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
“2024” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi”;
“2100” denominato “IRPEG saldo”;
“2101” denominato “Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato”;
 “2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”;
 “2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
 “4035” denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art.1, comma 3, DPCM 21/11/2011”;
 “4357” denominato “Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive”;
 “4999” denominato “Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali”;
 “6750” denominato “Recupero tassa sul medico di famiglia”;
 “6785” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 (Ris. N. 102 del 28 luglio 2005)”;
 “6811” denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato – art. 2, comma 3, DL n. 185/2008”;
 “6818” denominato “Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all’art. 1, DL 185/2008, non erogato dai sostituti d’imposta, risultante da Unico PF 2009”;
 “8112” denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, DL 201/2011”.

Elenco codici tributo per i quali non si deve esporre importi a credito compensati

Per i seguenti codici tributo non sarà più consentito esporre importi a credito compensati:
 “1061” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973”;
 “1665” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento”;
 “1705” denominato “Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero”;
 “1807” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta (Risoluzione n. 31/E del 31/1/2002 e risoluzione n. 48 del 20/4/2005”;
 “2415” denominato “Imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti”;
 “2726” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio”;
 “2727” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’IRAP sui maggiori valori derivanti da conferimenti”;
 “2728” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF”;
 “4996” denominato “Contributo straordinario per l’Europa autotassazione”;
 “8846” denominato “Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo”.

Ridenominazione dei codici tributo

Sono ridenominati i codici tributo “4040” e “6780”, istituiti rispettivamente con risoluzioni nn. 50/E del 14 maggio 2012 e 158/E del 23 dicembre 2004, come di seguito indicato:
 “4040” denominato “Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati – Sezione XVI Quadro RM – Modello RPF 2017”;
 “6780” denominato “Credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies”.


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