Contratti di apprendistato: novità e proroga 2017

A decorrere dal 24 settembre 2015, con l’articolo 32, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successivamente sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono stati introdotti in via sperimentale. Con Messaggio Inps n. 2499 sono state pubblicate chiarimenti in merito agli incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello.


Tra le misure ricordiamo quelle previste ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 in particolare dispone che:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.
Alla fine del contratto di apprendistato, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).

Ma che cos’è il contratto di apprendistato?

Indice degli argomenti:

In tempi di crisi occupazionale, la formazione professionale è un elemento indispensabile per un lavoratore, specie per un giovane, in quanto consente di aggiornare ed ampliare le proprie competenze professionali. La formazione può essere inserita all’interno di un vero e proprio contratto di lavoro, la cui causa è lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione a cui si aggiunge l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.

Ecco qui: il contratto di apprendistato che si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, a seconda della tipologia di apprendistato.

Contratto di apprendistato: peculiarità

L’elemento caratterizzante dell’apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro, nell’esecuzione dell’obbligazione posta a suo carico, è tenuto ad erogare, come corrispettivo della presentazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.
Mentre l’apprendista può imparare una professione, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico ( come quelle richiamate nel Messaggio Inps n. 2499 pubblicato in data 16 giugno 2017).
Ad esempio, per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (ex art. 43, comma 7, d. lgs. 81/2015) e, conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo. La contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Contratto di Apprendistato: sistema UniEmens

Attualmente i lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens. Al fine di garantire la corretta gestione del regime contributivo agevolato ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, previsto per tali apprendisti vengono istituiti, nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, i nuovi codici sono i seguenti:

  • Codice J9: Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
  • Codice K9: Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore).

Interventi Legislativi

Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi: l’ultimo, in ordine temporale, è rappresentato dal Decreto Legislativo 81/2015 nel quale è confluito il precedente Testo Unico, arricchendolo con alcune novità. Quest’ultimo intervento è stato rivolto alla creazione di un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, soprattutto grazie alle due tipologie di apprendistato finalizzate all’ottenimento di un titolo di studio di livello secondario o terziario.


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