La rivalutazione dei terreni agricoli: Quando farla e come farla

Grazie alla Legge di Bilancio 2017, si veda articolo 1, commi 565 e 566, è stata disposta la riapertura dei termini per rivalutare i terreni agricoli posseduti da:
• persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
• società semplici;
• società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
• enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale;
• soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 15 febbraio 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rivalutazione dei terreni ed è stato riproposto quanto già previsto dai provvedimenti precedenti risalenti agli articoli 5 e 7, Legge Finanziaria per il 2002 e che odiernamente rappresentano il fulcro e la normativa di riferimento. Ulteriori chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015.


Normativa di riferimento per il corrente anno 2017

Indice degli argomenti:

Chi possiede un terreno o una partecipazione, in vista di una successiva cessione, potrebbe valutare di utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, con l’obiettivo di conseguire un legittimo risparmio fiscale. La Legge di Bilancio 2017 ha riproposto la rivalutazione di:
terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
posseduti alla data dell’1.1.2017, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Si tratta della possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni al fine di aumentarne il valore fiscalmente riconosciuto, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
Perché la rivalutazione vada a buon fine, è necessario entro il 30 giugno 2017 provvedere:
 alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
 al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

  • 8% Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola e Partecipazioni qualificate;
  • 4% Partecipazioni NON qualificate

L’articolo 7 della legge 448 del 2001, nell’introdurre la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, ha espressamente previsto che “Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima (…) a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6”.

Ai sensi del comma 6, “La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”.

Scadenza ed aliquote applicate: ecco i codici tributo F24

Come già detto in precedenza, i contribuenti per aderire alla rivalutazione terreni/partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2017, devono far effettuare la perizia di stima entro la scadenza del 30 giugno 2017 e sempre entro la medesima data (30 giugno 2017) si deve versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o la prima rata delle 3 annuali previste per chi vuole avvalersi della rateizzazione dell’imposta dovuta. La prima rata va versata entro il 30 giugno 2017, e le altre due entro il 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 applicando gli interessi nella misura del 3% annuo.
Le aliquote applicate al valore periziato sono state “ritoccate” rispetto alle precedenti proroghe:

  • 8% e non più 4% per terreni e partecipazioni qualificate;
  • 4% e non più 2% per le partecipazioni non qualificate.

Per eseguire il versamento dell’imposta dovuta, occorre utilizzare il Modello F24 con i seguenti Codici tributi:
855E per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
856E per i terreni edificabili o con destinazione agricola.




Scrivere articoli e guide richiede moltissimo impegno. Aiutaci a condividere questo post: a te non costa nulla, per noi è importantissimo! Condividi su Facebook l'articolo appena letto. Grazie per aver letto l'articolo fino alla fine. SCR News mette a disposizione notizie sul mondo del Fisco e Leggi, Economia, Finanza, Trading e guide di natura contabile fiscale. Rimani aggiornato diventando un FAN della nostra pagina facebook.


Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.