Come si calcola il ravvedimento operoso nel 2017

Con il termine di “ravvedimento operoso“(art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento operoso riguarda tutti i soggetti contribuenti che, avendo compiuto errori, ritardi o omissioni circa l’adempimento corretto e puntuale di tributi locali (IMU, TASI, TARI ect.), tasse, versamento IVA, operazioni con paesi “black list”, dichiarazione dei redditi, possono sanare la violazione commessa, procedendo a versare in maniera autonoma i tributi, le imposte o inviando apposita comunicazione prima che l’irregolarità venga notificata a seguito dei controlli routinari e formali delle autorità preposte.

Ravvedimento operoso: disciplina normativa e prassi operativa

Indice degli argomenti:

Con il ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie” a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998, modificato dalla Legge del 13/12/2010 n. 220 art. 1, modificato dal Decreto Salva Italia Dl 98/2011, il contribuente può sanare un ritardo o errore di pagamento di un’imposta, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea e nei termini stabiliti.
L’omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento:
• dell’imposta dovuta;
• degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
• della sanzione in misura ridotta.

A seconda dell’intervallo di tempo cambia l’importo delle sanzioni irrogate che sono di entità inferiore rispetto a quelle standard.

Ravvedimento Operoso Tributi Locali

Per la scadenza dell’acconto (16 Giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune. Il ravvedimento operoso prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a due e cinque anni (cosidetto “ravvedimento lunghissimo”) solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.
Il Calcolo IMU e TASI di amministrazionicomunali.it prevede il Ravvedimento Operoso e, a seconda della data di pagamento indicata, calcola automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all’imposta da versare, secondo la tipologia di ravvedimento determinata dal numero di giorni di ritardo (Sprint, Breve, Medio o Lungo). La data di pagamento è presente prima del tasto di stampa del Modello F24. E’ possibile selezionare la data modificandola direttamente o cliccando sui giorni successivi alla data indicata.

Calcolo Ravvedimento operoso 2017

Qual’è la ratio del nuovo ravvedimento operoso a seguito della novità normativa? Finchè l’Agenzia delle Entrate o gli altri enti impositori non notificano gli atti predetti il contribuente ha tutto il tempo che vuole per sanare la maggior parte dei tributi e comunque entro i limiti della prescrizione. Dopo sarà tutto inutile.
Nuovo ravvedimento operoso al 2017: decorrenza del nuovo ravvedimento 2015 + 2016 + 2017
⦁ Primi 14 giorni dalla violazione (Ravvedimento sprint o mini), Sanzioni a 0,1% giornaliero
⦁ Dal 15esimo al 30esimo giorno dalla violazione (Ravvedimento breve) Sanzioni a: 1,5% fisso
⦁ Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza (Ravvedimento lungo) Sanzioni a 1,67% fisso
⦁ Dal 91esimo giorno ad un anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo)Sanzioni al 4,20%
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (Ravvedimento ultrabiennale), Sanzioni al 5%.

Per procedere al calcolo del ravvedimento operoso occorre avere a disposizione due dati fondamentali:
⦁ importo dell’imposta originariamente non pagata;
⦁ scadenza originaria dell’imposta non pagata.

Poniamo il caso in cui il contribuente debba pagare un’imposta di importo x con scadenza il 16 giugno; per dimenticanza, il contribuente si accorge soltanto il 26 giugno di non aver pagato l’imposta.
Nel caso esemplificativo, come riportato sopra, poniamo la sanzione nella misura dell0 0,1% per ogni giorno di ritardo (Ravvedimento sprint o mini) e gli interessi devono essere computati al saggio legale vigente.
Quindi, procediamo con il calcolo della determinazione della sanzione:
Importo sanzione= Imposta non versata * tasso sanzione

Si procede con la determinazione degli interessi:

Importo interessi= (Imposta non versata * tasso legale * giorni di ritardo)/365
Di conseguenza, il contribuente in oggetto dovrà versare, a titolo di ravvedimento operoso, imposta non versata + sanzioni + interessi per ritardato pagamento.




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