Agenzia delle Entrate: Riapertura dei termini della Voluntary Disclosure Bis

La Circolare n.19/E pubblicata dalla Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini della collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure). La cosiddetta voluntary nazionale, prevista dall’articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 186 del 2014, ha consentito ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale di definire le eventuali violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. Ai sensi dell’articolo 5-octies del decreto legge, introdotto dall’articolo 7 del decreto legge 193 del 2016, sono riaperti i termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria, in un arco temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.

Voluntary Disclosure bis: Destinatari e soggetti che possono collaborare

Indice degli argomenti:

Possono accedere alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria, tutti coloro che hanno violato gli obblighi dichiarativi.  Tali soggetti sono sostanzialmente le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato, direttamente o anche per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.  Alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria, oltre ai contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

La riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ha posto dei limiti per i contribuenti che hanno già presentato istanza, onde evitare che la riedizione della procedura possa essere utilizzata per sanare l’incompletezza del quadro delle violazioni che il contribuente era chiamato a far emergere con spontaneità, completezza e veridicità per il perfezionamento della procedura attivata con istanza presentata entro il 30 novembre 2015.

Voluntary e scambio di informazioni tra Paesi

L’opportunità di una riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla scelta di offrire un’ulteriore opportunità derivante dal fatto che la lotta all’evasione fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata, come dimostra l’impegno da parte delle amministrazioni fiscali dei Paesi più avanzati nell’elaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali. Inoltre, su questa strada e con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria.

Si è allungata la lista dei Paesi per i quali risultano applicabili alcuni particolari benefici previsti dalla voluntary disclosure. Le modifiche normative introdotte dal Dl n. 193/2016 consentono di estendere alcune agevolazioni spettanti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi cosiddetti black list che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai sensi dell’articolo 26 del modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016. In virtù di tale novità, rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria si è ampliato l’elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.


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