Il legislatore, con la riforma del diritto societario del 2003, ha introdotto uno strumento interessante, ancorché oggi poco utilizzato, che si sostanzia nella possibilità di attribuire diritti sociali e quote di partecipazioni agli utili non proporzionali al capitale conferito dai soci. Tale istituto, sicuramente “rivoluzionario”, è particolarmente vivo ed interessante nella disciplina delle S.r.l. Vi è da dire che tale strumento è utilizzabile anche nelle S.p.a., seppure con modalità e peculiarità assai differenti rispetto a quelle riscontrabili nelle S.r.l.
Come sancito dall’articolo 5 del Tuir è possibile che i soci prevedano delle quote di partecipazioni agli utili non proporzionali alle quote dei conferimenti. Esse devono risultare, secondo quanto previsto dall’art.5 del TUIR dall’atto costitutivo; da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata successivi rispetto all’atto costitutivo. In questo caso l’atto deve avere data anteriore rispetto all’inizio del periodo d’imposta.
I diritti dei soci sulle quote di partecipazioni agli utili non proporzionali al capitale conferito nelle s.r.l.
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L’art. 2468 cod. civ., innanzi tutto, esprime il “postulato” che prevede l’esatta proporzionalità tra diritti sociali e partecipazioni. Questo postulato, da assumersi quale situazione standard, non riporta alcuna innovazione rispetto alla previgente normativa, ma è base per la disciplina che prevede due “livelli” di attribuzione dei diritti sociali, illustrati nei commi 2 e 3:
- diritti legati alle quote societarie (c.d. “diritti non proporzionali”). Se l’atto costitutivo lo prevede, le partecipazioni possono essere assegnate in misura non proporzionale al capitale conferito. Tale facoltà deve in ogni caso tenere conto della succitata eguaglianza “diritti socialipartecipazione”.
- diritti attribuiti in capo ai singoli soci (c.d “diritti particolari”). Se l’atto costitutivo lo prevede, possono essere attribuiti ad personam diritti riguardanti: n l’amministrazione della società; n la distribuzione degli utili. Tale assegnazione, a differenza della precedente, può derogare, per esplicita previsione normativa, al postulato di cui sopra (proporzionalità tra diritti sociali e partecipazioni).
Prima della riforma, i concetti di partecipazione e di diritto sociale risultavano talmente inscindibili da essere spesso utilizzati l’uno per l’altro. In altre parole, la partecipazione era considerata, quale “insieme dei diritti sociali”.
Oggi con la nuova Riforma societaria non è più così: nelle s.r.l., il concetto di partecipazione risulta legato alla quota societaria, mentre i diritti sociali possono essere legati sia alla partecipazione stessa che al socio inteso come persona (fisica o giuridica) ben definita. Tramite la previsione di apposite previsioni statutarie, l’attuale orientamento dottrinale prevalente, permette il concretizzarsi dell’attribuzione dei diritti, attraverso una sottoscrizione delle partecipazioni secondo percentuali differenti rispetto alla liberazione delle stesse.
SPA: disciplina diritti dei soci sulle quote di partecipazioni agli utili non proporzionali al capitale conferito
Il legislatore, dopo aver ricordato che, ex art. 2346 cod. civ., «a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta», disciplina al comma 4 del medesimo articolo la possibile deroga alla proporzionalità, realizzabile mediante apposita previsione statutaria. Attraverso una diversa assegnazione delle azioni rispetto al capitale conferito, sia possibile attuare un’attribuzione dei diritti sociali che, sebbene corrispondente alle azioni stesse, risulti differente rispetto alle percentuali del capitale sottoscritto.
Ciò consente di valorizzare elementi personali quali la professionalità. La stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2004, n. 52/E afferma che «tale disposizione appare dettata dall’esigenza di tener conto degli apporti di utilità che non possono formare oggetto di conferimenti veri e propri».