INPS: rettifica dei Conguagli Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un intervento straordinario di integrazione salariale a favore delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa.

Con il messaggio INPS 4 maggio 2017, n. 1873, l’Istituto ha fornito una serie di indicazioni e chiarimenti operativi. A questi è seguita una rettifica parziale pubblicata nel messaggio INPS 12 maggio 2017, n. 1987, inerente le istruzioni operative a cui attenersi relativamente ai conguagli della CIGS con Ticket. Vediamo in questa guida la rettifica apportata con la Circolare Inps emanata 4 giorni fa, e chiariamo che cosa si intende per Conguagli Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: di cosa si tratta

Indice degli argomenti:

A decorrere dall’anno 2002, l’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di cinque anni) per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.

Sono destinatari della CIGS i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti qualora dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una dei seguenti eventi:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016);
  • contratti di solidarietà.

In caso di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

In caso di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

In caso di stipula di contratti di solidarietà, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Sussiste inoltre un limite massimo complessivo (articolo 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in base al quale, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: Quanto spetta

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24Basso971,71914,96
Superiore a 2.102,24Alto1.167,911.099,60
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24Basso1.066,051.097,95
Superiore a 2.102,24Alto1.401,491.319,64

 

Presentare la domanda per a Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. La domanda va presentata in via telematica in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio; deve inoltre essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, del programma di intervento, della scheda relativa alla causale invocata e della copia del verbale di esame congiunto.

Messaggio INPS di rettifica parziale conguagli della CIGS

A parziale rettifica si evidenzia che, relativamente alle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale nei casi di CIGS con Ticket, i datori di lavoro dovranno operare come di seguito specificato.

I datori di lavoro, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSAltre/CongCIGSAltCaus, devono valorizzare il nuovo codice causale “L041”.

 


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