Sebbene sia ancora in fase di sperimentazione, continua la mission dichiarata dall’Amministrazione fiscale nel combattere l’elusione e l’evasione fiscale. Lo strumento approntato sul sito dell’Agenzia delle Entrate non è ancora pienamente a regime ma, lo sarà ben presto dato che l’applicazione consente di calcolare le sanzioni e gli interessi dovuti dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (Voluntary-bis), provvedendo spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017.
Voluntary Bis: normativa di riferimento
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Il riferimento normativo da leggere è l’articolo 7 del decreto legge 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, il quale sancisce: “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 e’ possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia gia’ presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste”.
La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) rappresenta uno strumento che consente ai contribuenti italiani che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione autodenunciando alla stessa Agenzia delle Entrate la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi commessi in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. I contribuenti che usufruiranno della misura, e che quindi collaboreranno con l’amministrazione fiscale, saranno costretti a pagare le tasse, ma potranno usufruire di uno “sconto” sulle sanzioni e sulla mora e di un condono penale sui reati connessi.
Presentare la richiesta di “collaborazione volontaria”
Con provvedimento del 13 aprile 2016 è stato approvato il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. Il modello può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che hanno presentato la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
La richiesta deve essere inviata esclusivamente dal professionista che assiste il contribuente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, all’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale sono state trasmesse la relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo dell’istanza di collaborazione volontaria.
Modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello online per procedere con l’invio dei dati che verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.
Nuovo rapporto Fisco-Contribuenti con la Voluntary Discosure Bis
La collaborazione volontaria rappresenta una procedura spartiacque rispetto al passato, anche relativamente recente, e un radicale cambio di passo. Finita l’era del segreto bancario, il rapporto tra Fisco e contribuenti riparte quindi da un rinnovato dialogo che si baserà essenzialmente sulla fiducia: da una parte il cittadino, che svela volontariamente dati, informazioni e provenienze dei volumi nascosti all’estero, dall’altro l’Agenzia, che si prepara a curare una ad una le istanze, in contraddittorio con il contribuente stesso.