Dichiarazione 730/2017: detrazione delle spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria

Con la versione 2017 si chiude il terzo anno di sperimentazione: dall’anno 2015, grazie alla precompilata, l’approccio alla dichiarazione è radicalmente cambiato. Dal vecchio schema “tu cittadino dichiari e io amministrazione, poi, controllo”, si è passati infatti a una modalità che, al contrario, prevede che sia il cittadino a controllare i dati precaricati dal Fisco e, se tutto va bene, ad accettarli o, viceversa, a integrarli o modificarli. Una nuova impostazione che, oltre al vantaggio di una maggiore semplicità, porta con sé anche degli evidenti benefici lato controlli.

Il Fisco rinuncia a controllare la documentazione a supporto delle detrazioni in caso di dichiarazione 730 accettata in autonomia e senza modifiche. Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti. Tante le novità in materia di oneri e spese detraibili da parte del soggetto contribuente; in questa guida, il focus è puntato sulle informazioni inerenti la detrazione delle spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le Università statali e non statali.

Modello 730/2017: Spese di istruzione universitaria

Indice degli argomenti:

La detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

corsi di istruzione universitaria;

corsi universitari di specializzazione;

corsi di perfezionamento; master universitari. Un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;

corsi di dottorato di ricerca che rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione;

Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;

nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

Spese di istruzione universitaria: detrazione Rigo E8/E10, Modello 730/2017

La detrazione spetta per le spese sostenute per: tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); soprattasse per esami di profitto e laurea; la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria; la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Detrazione spese di istruzione universitaria: chiarimenti Agenzia delle Entrate

La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all’area territoriale e a quella disciplinare.  Per l’anno d’imposta 2016, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per il 2015. Gli importi possono essere detratti anche nel caso di iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.

 


Scrivere articoli e guide richiede moltissimo impegno. Aiutaci a condividere questo post: a te non costa nulla, per noi è importantissimo! Rimani aggiornato diventando un FAN della nostra pagina facebook.

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.