Nuove disposizioni INPS sulle adesioni agevolate per il rilascio del DURC

La Circolare INPS n.80 pubblicata in data 2 maggio 2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, l’Istituto ha fornito indicazioni al riguardo chiarendo che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in assenza di ulteriori omissioni, non consente di attestare la regolarità del contribuente. In merito, il legislatore, con l’art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha inteso risolvere le problematiche correlate all’assenza di coordinamento tra la modulazione dei termini previsti dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016 per il perfezionamento del procedimento di definizione agevolata e i requisiti di regolarità dettati dall’art. 3 del DM 30/01/2015.

INPS: Rilascio DURC, nuove disposizioni

Indice degli argomenti:

Con la circolare 02 maggio 2017, n. 80, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata alla luce delle novità introdotte dal Dl. n. 50 del 24 aprile 2017 (cd. “manovrina”). L’art. 54 del decreto prevede infatti che, in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di definizione agevolata, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti. Il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC. Ricorrendo tale ultima condizione, il contribuente potrà ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità ove i medesimi rappresentino l’unica irregolarità rilevata in sede di verifica automatizzata.

In considerazione della circostanza che l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione (ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale), il comma 2 dell’art. 54 ha stabilito che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata (ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute), tutti i DURC rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. L’INPS ricorda che l’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata interesserà tutti i Documenti con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017.

DURC: istruzioni operative

A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità. Al fine di supportare l’attività istruttoria delle sedi, si è provveduto inoltre a popolare in automatico il Tab “note azienda” della procedura intranet Durc On Line con l’informazione relativa alla presenza per il codice fiscale di una dichiarazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016.

Tale informazione consente infatti all’operatore, in caso di esito di irregolarità che consegue all’ipotesi di definizione parziale dell’esposizione debitoria, di operare, in contraddittorio con il contribuente, la valutazione dell’esito della verifica. Infatti, la procedura escluderà dall’invito a regolarizzare esclusivamente le esposizioni debitorie per le quali l’Agente della Riscossione, al momento dell’effettuazione della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell’Inps. Qualora, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare, il contribuente segnali l’avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 relativamente alle esposizioni debitorie valorizzate nel medesimo invito dalla procedura Durc On Line, l’operatore, laddove il Tab “note azienda” non rechi ancora l’informazione che “l’azienda ha presentato istanza di definizione agevolata”, provvederà all’aggiornamento manuale dell’informazione, previa conferma da parte dell’Agente della Riscossione della regolarità della documentazione prodotta dal contribuente.

I Documenti rilasciati ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.l. n. 50/2017, sia nell’ipotesi di esito generato direttamente dalla procedura sia nel caso di regolarità apposta dalla sede, saranno “etichettati” dalla procedura Durc On Line per consentire l’attuazione della previsione del comma 2 del medesimo articolo. Infatti, si rammenta che il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento comporterà l’annullamento di tutti i Documenti rilasciati con esito di regolarità ai sensi del comma 1, a partire dal 24 aprile 2017.


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