Spesometro trimestrale 2017 : Scadenze, Istruzioni e Sanzioni delle comunicazioni dati fatture

La comunicazione trimestrale dei dati delle fatture – Lo spesometro trimestrale 2017

Indice degli argomenti:

Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture attive e passive. Lo spesometro trimestrale prevede che dal 2017 i soggetti passivi IVA debbano trasmettere telematicamente, secondo le scadenze riportate in seguito, i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, delle bollette doganali e delle note di variazione.

Lo spesometro trimestrale va a sostituire quello annuale a partire dall’anno d’imposta 2017. Ne consegue che per l’anno d’imposta 2016 si debba procedere alla comunicazione dello spesometro annuale con scadenze del 10 aprile e del 20 aprile 2017, a seconda che la liquidazione IVA sia mensile oppure trimestrale.

I dati dello spesometro trimestrale, da inviare in forma analitica secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (a oggi non pubblicato), dovranno includere almeno:

  • le informazioni identificative dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • la data e il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione ai fini IVA.

Sullo spesometro trimestrale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la CM n. 1/E del 7 febbraio 2017 fornendo i primi chiarimenti. Al momento non è ancora disponibile il provvedimento direttoriale di approvazione delle specifiche tecniche di invio.

Ambito soggettivo dello spesometro trimestrale

Sono tenuti alla comunicazione dello spesometro trimestrale tutti i soggetti passivi IVA, fatta eccezione per:

  • i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e i contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L.n. 98/2011;
  • i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;
  • i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (limitatamente ai documenti transitati attraverso lo SdI) e i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, sempre del D.Lgs. n. 127/2015;
  • le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome.

Documenti che non rientrano nello spesometro trimestrale

  • Non devono essere comunicati i dati delle fatture elettroniche, emesse e ricevute, che sono transitate mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino dallo SdI il contribuente potrà limitarsi a inviare telematicamente i dati delle altre fatture, oppure, nel caso fosse per lui più comodo, potrà inviare comunque i dati relativi a tutte le fatture, comprese quelle elettroniche;
  • non vanno comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture (come ad esempio i dati delle schede carburante).

Attenzione: in sede di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1°gennaio 2017, in forza della nuova formulazione dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, nessun obbligo di comunicazione telematica è più previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo (fino all’anno d’imposta 2016 era previsto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA compresa).

Spesometro trimestrale – Le scadenze del 2017 e a regime

Il Decreto Milleproroghe ha stabilito la proroga del c.d. nuovo spesometro, solo con riferimento all’anno d’imposta 2017, prevedendo una scadenza semestrale.

Con il comunicato stampa n. 31 del 7 febbraio 2017 l’Amministrazione Finanziaria ha annunciato un intervento finalizzato ad allineare i termini di trasmissione per i soggetti che esercitano l’opzione per applicare il D.Lgs. n. 127/2015 (vai al punto 6. L’opzione per il regime premiale e la fatturazione elettronica B2B) a quelli per i soggetti che non esercitano l’opzione. Si legge nel comunicato che “i termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l’opzione quanto per chi non lo farà:l’Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal Decreto Legge 193/2016”.

Spesometro trimestrale – I profili sanzionatori

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute torna applicabile la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite
massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, 1 euro, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Infine, non torna applicabile l’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, ovvero il cumulo giuridico.
Esempio
Nel caso in cui un contribuente non indichi 3 fatture all’interno della comunicazione telematica, torneranno applicabili 3 sanzioni di 2 euro, per un totale di 6 euro. Più errori si commettono più sanzioni di 2 euro verranno applicate, fino alla soglia massima di 1.000 euro.




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