Il 13 aprile 2017 sono stati approvati i nuovi modelli ISEE. Come annunciato dall’INPS con messaggio 27 aprile 2017, n. 1764 vengono fornite le relative modifiche e istruzioni. Come previsto dall’articolo 10, comma 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 138 del 13 aprile 2017, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, i precedenti modelli ed istruzioni. In questa guida ricordiamo che cosa è l’ISEE Post-Riforma 2015, le modifiche intervenute e le istruzioni per il corrente anno fornite da INPS.
ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente
Indice degli argomenti:
L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L’ ISEE è ricavato dal rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.
Scala di equivalenza
Numero componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,57 |
3 | 2,04 |
4 | 2,46 |
5 | 2,85 |
Sono previste maggiorazioni di:
- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.
ISEE: mandato e delega al CAF
Attraverso il mandato il soggetto dichiarante conferisce incarico al CAF per svolgere determinate attività, in suo nome e per suo conto. Il mandato e la delega devono essere compilati per richiedere al CAF lo svolgimento delle seguenti attività:
- assistenza nella compilazione della DSU;
- ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
- trasmissione della DSU all’INPS;
- rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonchè degli elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate;
- accesso alla lista dichiarazioni, messa a disposizione dall’INPS, per controllare l’esistenza di altra/e DSU, presentata/e dallo stesso dichiarante e/o attestazioni riportanti l’ISEE, già calcolato;
- accesso alla lista dichiarazioni al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU, riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori ISEE.
Si ricorda che al modulo per la delega è necessario allegare la copia di un valido documento d’identità del delegante e del delegato, mentre al modulo per il mandato è sufficiente allegare la copia di un valido documento d’identità solo del mandante.
ISEE 2017: modifiche apportate
le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2015;
- è stato precisato nelle istruzioni il significato dell’espressione “attività di lavoro o di impresa” ai fini dell’applicazione della maggiorazione della scala di equivalenza di cui al Quadro A e di cui al Quadro FC9 sez. II;
- è stato inserito nelle istruzioni parte 2 il paragrafo 1.1.4 che rinvia alla disciplina da applicare alle unioni civili;
- sono stati aggiornati nelle istruzioni i paragrafi 6.1 (parte 2) e 1.2.3 (parte 4) con il nuovo regime forfetario previsto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;
- nella parte 5 delle istruzioni relativamente all’ISEE corrente, è stata chiarita la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPCM n. 159/2013. In particolare, deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazione della DSU ordinaria e, a partire da quest’ultimo giorno, procedendo a ritroso, devono essere considerati i 18 mesi precedenti.
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