Agenzia delle Entrate: istruzioni pratiche per la trasmissione dei dati e delle fatture

Come comunicato dall’Amministrazione fiscale, sono state aggiornate le specifiche tecniche i materia di trasmissione dei dati e delle fatture con revisione del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per eliminare i refusi relativi alla descrizione degli elementi informativi “CreditoAnnoPrecedente” e “ImportoACredito” e  per spiegare in modo più chiaro l’utilizzo e la struttura dei seguenti elementi informativi: • “CodiceFiscaleDichiarante” dell’intestazione • “CFDichiarante” del frontespizio • “CodiceFiscaleSocieta” • “FirmaDichiarazione” • “FirmaIntermediario” • “Comunicazione”. Vediamo di cosa si tratta e come procedere tecnicamente.

Regole e istruzioni tecniche per procedere con la trasmissione dei dati e delle fatture

Indice degli argomenti:

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 n. 182070, ha definito le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per esercitare l’opzione ed effettuare la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia ha definito le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la modalità̀ per l’esercizio dell’opzione, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle componenti hardware e software degli strumenti tecnologici citati atte a garantire la sicurezza (autenticità̀, integrità e riservatezza) dei dati memorizzati e trasmessi.

L’opzione per esercitare la trasmissione dei dati deve essere esercitata:

  • esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposita funzionalità del sito web dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, da parte del soggetto passivo IVA o di un suo delegato secondo le regole degli stessi servizi telematici;
  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

L’innovativa possibilità di trasmissione telematica dei dati è ispirata e dettata da un rapporto più trasparente tra contribuenti e Amministrazione finanziaria ed è definita nelle specifiche tecniche.

Specifiche tecniche: dati da trasmettere, fatture semplificate (art. 21-bis DPR 633/72)

Dal primo gennaio 2013 le imprese ed i professionisti (soggetti passivi IVA) possono emettere fatture semplificate in sostituzione di quelle ordinarie per operazioni di importo non superiore a € 100 (comprensivo di imponibile più IVA). Sussiste la possibilità che in futuro l’importo limite possa essere innalzato fino a € 400 o addirittura eliminato per specifici settori d’attività. Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura semplificata, il DPR citato riporta le informazioni obbligatorie in quanto rilevanti ai fini fiscali. In particolare, le informazioni riguardano:

– data di emissione;

– numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;

– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

– numero di partita IVA del cedente/prestatore;

– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

– descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

– ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

– per le fatture rettificative, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Modalità di emissione e trasmissione del file contenente i dati delle fatture

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle Specifiche tecniche del formato dati fattura.

Il file XML dei dati delle fatture accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (Sistema Ricevente) può essere trasmesso anche privo di firma elettronica. Qualora lo si voglia trasmettere firmato, a garanzia di integrità ed autenticità, può essere:

– firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata e provvisto di un riferimento temporale;

– firmato con apposizione del sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

I dati delle fatture devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate sotto forma di file secondo una delle seguenti modalità:

  1. a) file in formato xml contenente i dati relativi ad una singola fattura emessa o ricevuta;
  2. b) file in formato xml contenente i dati relativi a più fatture emesse o ricevute, qualora facciano riferimento allo stesso cedente/prestatore e cessionario/committente;
  3. c) file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b); il formato di compressione accettato è il formato ZIP.

La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

  • un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;
  • un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi”.

 




Scrivere articoli e guide richiede moltissimo impegno. Aiutaci a condividere questo post: a te non costa nulla, per noi è importantissimo! Condividi su Facebook l'articolo appena letto. Grazie per aver letto l'articolo fino alla fine. SCR News mette a disposizione notizie sul mondo del Fisco e Leggi, Economia, Finanza, Trading e guide di natura contabile fiscale. Rimani aggiornato diventando un FAN della nostra pagina facebook.


Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.