Novità in vista: ecco come rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni iscritti in bilancio

I commi da 556 a 563 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito, in breve, “legge di bilancio”), reintroducono la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.  In particolare, le disposizioni consentono la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di rivalutazione in esame. Tale revisione legislativa è contenuta nella Circolare 14/E pubblicata in data 27 aprile, vediamo le novità introdotte in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni aziendali.

Applicazione legislativa: oggetto rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

Indice degli argomenti:

L’articolo 1, comma 556 della legge di bilancio sancisce che possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni. In particolare, la disciplina è applicabile alle:

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
  • immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
  • partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Applicazione legislativa: esclusione rivalutazione beni aziendali e partecipazioni

Non possono formare oggetto di rivalutazione:

  • i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.),
  • l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.),
  • le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
  • le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.

Rivalutazione beni aziendali e partecipazioni: applicazione ad altre categorie di beni

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati (e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo. I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà. Inoltre, i beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie e non possono essere rivalutati da parte del concedente.

Rivalutazione beni aziendali e partecipazioni: soggetti destinatari dell’applicazione legislativa

Come previsto dal dettato legislativo contenuto nella legge di bilancio, possono effettuare la rivalutazione i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio. Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e precisamente:

1) le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;

2) le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;

3) le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

4) le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d’impresa secondo quanto previsto dall’articolo 55 del TUIR, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata;

5) le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

6) le aziende speciali;

7) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati;

8) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata;

9) le società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Modalità di rivalutazione dei beni aziendali e partecipazioni

Per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione, valgono le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge n. 342 del 2000 e negli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 162 del 2001. In particolare, “per i beni ammortizzabili (…) la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell’attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. (…) I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio.”

La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le seguenti modalità alternative:

1) rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento,

2) rivalutazione del solo costo storico: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite,

3) riduzione del fondo di ammortamento: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.

 


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