Manovrina “correttiva”: Ridotte le soglie per l’apposizione visto di conformità

Novità in vista con la “Manovrina” correttiva DL 24 aprile 2017 n.50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Importanti novità sono introdotte sul limite di compensazione del credito Iva e delle imposte con modello F24: la Manovrina introduce, in buona sostanza, nuovi costi e un nuovo aggravio di adempimenti. Il DL 50/2017 riduce i limiti di compensazione Iva dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, al fine di contrastare il fenomeno della compensazione con crediti Iva non dovuti. Vediamo in questa guida di approfondire meglio le novità introdotte con il DL 24 aprile 2017.

“Manovrina correttiva”: Limite alle compensazioni IVA

Indice degli argomenti:

Tra le novità fiscali introdotte con il testo del DL 50/2017 a far scalpore, oltre al nuovo limite per le compensazioni del credito Iva, è l’obbligo di utilizzare i servizi Entratel o Fisconline per la compensazione delle imposte nei modello F24 anche nel caso di saldo diverso da zero e per qualsiasi importo.

Le novità sono contenute nell’art. 3 del DL 50/2017, “disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni” che recita: “All’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo sono soppresse le parole: “di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” e le parole “15.000 euro annui” sono sostituite con le parole “5000 euro annui”;
  2. b) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.”.

All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al numero 7:

al primo periodo, le parole: “15.000 euro annui” sono sostituite con le parole: “5.000 euro annui”;

dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:

“Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.”;

  1. b) al numero 7-bis le parole: “15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro”.

All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “per importi superiori a 5.000 euro annui,” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi”.

All’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.

In pratica, l’articolo 3 del DL 50/2017 modifica il limite di compensazione libera del credito Iva: limite massimo fissato a 5.000 euro, rispetto ai 15.000 euro precedentemente previsti. Le modifiche sulle compensazioni Iva prevedono nuovi limiti stringenti per l’utilizzo in compensazione senza necessità di visto di conformità e garanzie rilasciati da un intermediario abilitato e questo, in buona sostanza, si traduce nella necessità di avvalersi di un professionista e di sostenerne il relativo costo di consulenza e servizio.

Novità “Manovrina”: Compensazione imposte con il modello F24

L’obbligo di invio telematico per la compensazione delle imposte in modello F24 è introdotto dal comma 3, art. 3 del Decreto Legge 50/2017 che modifica quanto attualmente disposto dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006. Entra in vigore l’obbligo di invio telematico del modello F24, ovvero tramite Entratel o Fisconline, per le compensazioni di imposte anche di saldo diverso da zero e inferiore ai 5.000 euro.

Tutti i titolari di partita Iva dovranno inviare in modalità telematica tutti i modelli F24 con compensazione di imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La novità comporta che, a partire dal 24 aprile 2017, tutti i modelli F24 per compensazioni di qualsiasi imposta e per qualsiasi importo dovranno essere inviati tramite Entratel o Fisconline e dovranno essere demandati ad un professionista abilitato all’invio. Sarà, infatti, necessario rivolgersi ad un professionista, con un aggravio ulteriore di costi gestionali e di contabilità.

 


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