Come sancito dal dettato legislativo Decreto 31 maggio 1999, n. 164, i sostituti d’imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e che a tal fine, devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4). Vediamo in questa guida gli ulteriori chiarimenti sanciti dall’Amministrazione tributaria in merito alle Comunicazioni per la ricezione in via telematica dei dati concernenti i risultati contabili del Modello 730, pubblicati in data 24 aprile 2017.
Semplificazione fiscale e Dichiarazione Redditi precompilata
Indice degli argomenti:
Come sancito dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha previsto, a partire dal 2015, l’obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare entro il 7 marzo la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, unitamente alle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle suddette scelte da parte di sostituti d’imposta.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di trasmettere correttamente i menzionati dati sono stati predisposti, all’interno della Certificazione Unica, il quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta e il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta secondo le istruzioni operative.
Modello CSO: di cosa si tratta e termini di presentazione
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 è stato approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello CSO), disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Tale modello deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
Il modello CSO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017. A partire dal 23 marzo 2017 è possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti. Per quanto riguarda il termine di trasmissione, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificando il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013, ha eliminato la scadenza del 31 marzo già indicata quale termine ultimo per la trasmissione dell’indirizzo telematico conseguentemente, le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti e quindi anche a valere per i conguagli da effettuarsi nel 2017.
La comunicazione di variazione produce effetti in data successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione CSO con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione a meno che il sostituto d’imposta non richieda, con apposita istanza da inoltrare all’indirizzo email [email protected] , il rinvio presso la nuova sede telematica (o nuovo intermediario) dei risultati contabili già messi a disposizione presso la sede telematica sostituita.
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