Inps: Come sanare un’omissione o una prescrizione contributiva?

La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha come presupposto l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento dei contributi. Vediamo in dettaglio in questa guida a chi è destinata la costituzione della rendita vitalizia in caso di omissione o prescrizione dei periodi di versamento dei contributi, come funziona e come procedere con la presentazione della domanda per farne richiesta.

Rendita vitalizia per omissione/prescrizione contributiva: i soggetti destinatari

Indice degli argomenti:

La costituzione della rendita vitalizia o riscatto può essere richiesta:

  • dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, procedere alla regolarizzazione ed al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
  • dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
  • dai superstiti del lavoratore.

Come funziona la Rendita vitalizia per omissione/prescrizione contributi lavoratore?

Sono riscattabili i periodi di lavoro per i quali non è stata versata la contribuzione e questa non può più essere versata per il decorso della prescrizione. L’omissione contributiva può consistere sia nel totale che nel parziale inadempimento dell’obbligo assicurativo. Per omissione parziale si intendono anche i casi in cui è stata versata una contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite.

Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte: i contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni. Sono riscattabili i periodi durante i quali il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi obbligatori compresi anche quelli riferiti ad attività lavorativa subordinata svolta:

  • prima dei 14 anni di età, anche se effettuato in violazione delle norme che tutelano i minori;
  • con la qualifica di lavoratore domestico;
  • con la qualifica di apprendista;
  • come lavoratore agricolo dipendente.

Sia il datore di lavoro, o i suoi aventi causa, che il lavoratore o i suoi superstiti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia riversibile a condizione che forniscano la prova dell’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.

L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata; inoltre, per la durata del rapporto di lavoro e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali.

Come presentare la domanda di riscatto?

La domanda di riscatto deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per residenza (o tramite uno degli Enti di Patronato, che assistono gratuitamente per legge). Alla domanda, deve essere allegata la documentazione di data certa che attesti l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, come: durata, qualifica rivestita, retribuzione percepita. La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato o in alternativa, può essere effettuata tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente sia il datore di lavoro (azienda, datore di lavoro domestico, committente, titolare di impresa artigiana/commerciale/nucleo coltivatore diretto), che esercita la facoltà di riscatto in favore del lavoratore, la domanda deve essere presentata all’INPS compilando il modulo Rend. Vit. Riv. COD. AP81 o, in alternativa, tramite uno degli enti di patronato che assistono gratuitamente per legge.

Computo dell’onere di riscatto

L’onere di riscatto viene determinato in base alla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al soggetto richiedente, sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto. L’importo dell’onere di riscatto viene computato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto, e varia in base ad alcuni parametri tra i quali l’età, la retribuzione percepita all’atto della domanda, il numero delle settimane riscattate. Al fine di sancire se l’importo della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo, bisogna considerare la collocazione temporale dei periodi considerati.



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