Dichiarazione IVA 2017 tardiva, omessa o integrativa. Codici per ravvedimento

Con Circolare 42/E Agenzia delle Entrate ha regolamentato e chiarito in merito alla disciplina della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo e ha definitivamente chiarito le sanzioni applicabili in sede di correzione degli errori “dichiarativi” (irregolarità nel contenuto delle dichiarazioni o tardività dell’invio delle stesse) anche oltre il limite di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Vediamo in questa guida di approfondire la materia della Dichiarazione IVA tardiva, omessa o integrativa con riferimento ai Codici per procedere con ravvedimento.

Chiarimenti in materia di irregolarità nel contenuto delle dichiarazioni IVA 2017

Indice degli argomenti:

A decorrere dal 1° gennaio 2016, come sancito dall’articolo 16, comma 1 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario la Circolare 42/E del 12 ottobre 2016 fornisce istruzioni volte a definire il panorama delle sanzioni applicabili in sede di correzione degli errori “dichiarativi”, consistenti sia nelle irregolarità nel contenuto delle dichiarazioni sia nella tardività dell’invio del documento, anche oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. A tale riguardo, la legge di Stabilità ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a stimolare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, in base alle quali l’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che riguardano possibili anomalie dichiarative, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

L’obiettivo dell’Agenzia è quello di comunicare prima della presentazione della dichiarazione annuale i dati in possesso sull’anno di imposta da dichiarare e le anomalie riscontrate nelle precedenti dichiarazioni, consentendo quindi al contribuente di non fare errori in dichiarazione e correggere con sanzioni molto ridotte gli errori già fatti. I soggetti interessati da tale attività possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.  Pertanto, ai fini dell’individuazione delle sanzioni da regolarizzare, sarà rilevante verificare se le correzioni di errori dichiarativi siano effettuate entro oppure oltre 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Violazioni dichiarative nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione

La possibilità di configurare come sostitutiva/tardiva la dichiarazione integrativa presentata nei primi novanta giorni successivi al termine di scadenza ordinario va riconsiderata alla luce delle modifiche apportate al ravvedimento operativo del 2015. Il Legislatore ha voluto introdurre un’ipotesi specifica di regolarizzazione per le violazioni commesse mediante la dichiarazione corretta dal contribuente entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, piuttosto che all’errore inerente al ritardo nella sua presentazione. In altri termini, la nuova disciplina del ravvedimento operoso ha reso necessario attribuire nuovamente valenza a quella distinzione tra dichiarazione integrativa – che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata – e dichiarazione tardiva,

  1. In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile – e, dunque, quella da prendere a riferimento in caso di ravvedimento – è quella prevista dall’articolo 8 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 concernente le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”. Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria per correggere l’omessa indicazione, nella dichiarazione originaria, di un reddito da locazione, la sanzione da prendere a riferimento per la regolarizzazione è quella di cui al citato articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui, “fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, (ossia fuori dai casi di infedeltà) se (nel)la dichiarazione (…) sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per (…)la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”. Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento.
  2. In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile è quella prevista dall’art.8 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, concernente le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”. Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria per correggere l’omessa indicazione, nella dichiarazione originaria, di un reddito da locazione, la sanzione da prendere a riferimento per la regolarizzazione è quella di cui al citato articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui, “fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, (ossia fuori dai casi di infedeltà n.d.r.) se (nel)la dichiarazione (…) sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per (…)la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”. Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento.
  3. In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile è solo quella per omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, pari al 30% di ogni importo non versato.
  4. La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, rimane soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.

Codice Tributo: “8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie”. Codice tributo per il pagamento delle sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva dovute in caso di ravvedimento operoso ad esempio di una tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi o di un modello F24 a zero.

Codice Tributo:”8924 – Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati”.


Scrivere articoli e guide richiede moltissimo impegno. Aiutaci a condividere questo post: a te non costa nulla, per noi è importantissimo! Rimani aggiornato diventando un FAN della nostra pagina facebook.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.