Adempimenti Fiscali delle Associazioni o Enti non commerciali

Chi guarda oggi ai partiti politici, ai sindacati, alle fondazioni culturali, alle fondazioni bancarie, alle associazioni di assistenza, istruzione, di ricerca fa immediata evidenza del ruolo dominante che tali enti svolgono nella realtà politica, sociale, culturale ed economica del Paese, della loro estesa diffusione e, soprattutto, della loro affermazione come società “intermedie” tra il cittadino e la collettività. Nell’ultimo decennio si sono, infatti, moltiplicate le disposizioni giuridiche e fiscali in favore dell’ambito associativo, alcune portatrici di novità trasversali alle differenti tipologie di Enti, altre rivolte esclusivamente ad una parte di tali tipologie.

Ente non profit: caratteristiche

Indice degli argomenti:

Ente non commerciale”, “Associazione”, “Ente associativo”, “Associazione Non Profit” sono alcuni dei termini utilizzati per riferirsi ad una sempre più ampia categoria di soggetti giuridici dotati di caratteristiche comuni ben identificabili:

Esercizio di attività di solidarietà o di utilità sociale: le finalità del mondo dell’associazionismo dovranno mirare al perseguimento di obiettivi diretti a “…prevenire e rimuovere situazioni di bisogno” (solidarietà sociale), ovvero a migliorare ed innalzare la qualità della vita (utilità sociale)

Scopo non economico: alle Associazioni sarà espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione tra gli associati (scopo di lucro soggettivo), pur ammettendosi l’esercizio di attività anche a carattere commerciale (scopo di lucro oggettivo). Gli introiti derivanti da queste ultime dovranno necessariamente essere utilizzati in conformità alle finalità istituzionali della stessa Associazione.

Ordine pubblico e buon costume: il principio del libero associazionismo, sancito dall’articolo 18 della Costituzione Italiana, non potrà trovare applicazione in tutti i casi in cui le attività dell’Ente, o comunque i suoi propositi statutari, andassero a violare le norme generali dell’ordine pubblico e del buon costume.

Ente non profit: disciplina civilistica

Il Codice Civile affronta il tema dell’associazionismo all’interno del Libro I (“Delle persone e della famiglia”), Titolo II (“Delle persone giuridiche”), Capo II (“Delle Associazioni e delle Fondazioni”) e III (“Delle Associazioni non riconosciute e dei Comitati”). Si tratta di un numero di articoli (da art. 14 ad art. 42) rivolti ad analizzare tre figure giuridiche: Associazioni; Fondazioni; Comitati.

Le Associazioni possono suddividersi in riconosciute e non riconosciute (ossia con o senza personalità giuridica, le Fondazioni godono da sempre del riconoscimento, mentre i Comitati ne sono esenti. Per le Associazioni riconosciute vengono affrontate le forme di costituzione, i contenuti dei documenti formali (atto costitutivo e statuto), il ruolo degli organi sociali, la responsabilità degli amministratori, le condizioni di recesso ed esclusione degli associati, le modalità di trasformazione, le procedure di scioglimento e di devoluzione del patrimonio. Si tratta di disposizioni la cui osservanza risulta presupposto fondamentale per la legittimità dei propri atti, ogni possibile violazione potrà comportare risvolti di natura civile e penale.

Enti non profit: disciplina fiscale

Sotto il profilo fiscale, la definizione di Ente non commerciale si ritrova nell’articolo 73 comma 1, lett. c) del DPR n. 917 del 1986 (Testo Unico Imposte Sui Redditi), il quale si riferisce a “…Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. L’Ente non commerciale dovrà quindi disporre, per essere tale, di tre requisiti fondamentali:

  • Requisito soggettivo: “…Enti pubblici e privati diversi dalle società…”. Rimandando al settore pubblico le ipotesi degli Enti locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane), gli Enti non commerciali hanno l’identità di soggetti di diritto privato,
  • Requisito territoriale: gli Enti non commerciali mantengono nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, la sede legale (o amministrativa), ovvero esercitano qui il loro oggetto principale,
  • Requisito economico: gli Enti non commerciali non possono avere “…per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. Pur consentendo la normativa fiscale il compimento di operazioni commerciali, anche a carattere abituale, gli Enti non commerciali devono osservare alcuni parametri di “non prevalenza”, pena la perdita della stessa qualifica.

Comunicazioni fiscali da parte degli enti non profit: soggetti interessati

Come sancito dalla disciplina fiscale, le quote e i contributi associativi ed i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti non profit trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello: il modello Eas.

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate

le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)

le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000

le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo

le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime

l’Anci, comprese le articolazioni territoriali

le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)

le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa

le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modello Eas: Modello per la trasmissione dei dati degli enti associativi

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas“, deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando mutano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”. Il modello è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Modello Eas: dati da trasmettere all’Amministrazione Fiscale

Il Modello Eas deve riportare i seguenti dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

Indicare il “Codice fiscale” dell’ente e, qualora ne sia titolare, la ”Partita IVA”. Ai fini della presentazione del modello Eas, è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale. Nel caso in cui il soggetto, tenuto all’obbligo di trasmissione del presente modello, non ne sia in possesso, può richiederne l’attribuzione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.  Nel campo “Denominazione” indicare la denominazione risultante dall’atto costitutivo. Nella casella “Tipo ente” indicare uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di ente:

  1. associazioni politiche;
  2. associazioni sindacali;
  3. associazioni di categoria;
  4. associazioni religiose;
  5. associazioni assistenziali;
  6. associazioni culturali;
  7. associazioni sportive dilettantistiche;
  8. associazioni di promozione sociale;
  9. associazioni di formazione extra-scolastica della persona;
  10. società sportive dilettantistiche;
  11. associazioni pro-loco;
  12. organizzazioni di volontariato;
  13. altri enti.

Indicare la ”Data di costituzione“ (giorno, mese ed anno), la “Data di inizio attività” (giorno, mese ed anno) e l’indirizzo completo della ”Sede legale“, riportando nel campo “Codice Comune” il codice catastale del comune, rilevabile dall’elenco disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Indicare i dati relativi al rappresentante legale, firmatario del modello: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data, luogo e sigla della provincia di nascita




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