Come sancito dall’Inps e dalla normativa vigente si parla di ricongiunzione dei contributi da qualsiasi gestione previdenziale verso gestioni previdenziali dipendenti privati per indicare quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi in un’unica gestione per l’ottenimento della pensione. In pratica chi, nel corso degli anni, abbia cambiato lavoro ed ente pensionistico (ad esempio, ha versato i contributi prima all’Inpdap e poi all’Inps), attraverso la ricongiunzione può trasferire a un’unica cassa previdenziale (ad esempio all’Inps) tutti i contributi versati e ricevere così una sola prestazione pensionistica.
Ricongiunzione contributi: soggetti interessati
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Per ricongiunzione si intende la possibilità, per un lavoratore che ha versato contributi in casse previdenziali differenti, di unificare le sue posizioni assicurative, in modo da avere un’unica pensione erogata da un solo ente previdenziale. Possono presentare la domanda di ricongiunzione il lavoratore diretto interessato o i suoi superstiti. La domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore abbia maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
I lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel Fondo tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (cosiddette Gestioni “alternative” come Gestioni Dipendenti Pubblici o ex Inpdap, Fondi Speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc.) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei parasubordinati.
Ricongiunzione contributi: ecco come procedere
Fino al 30 giugno 2010, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza spese per il richiedente. Dal 1° luglio 2010 anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa. L’importo da pagare viene calcolato in base alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e la loro valutazione ai fini pensionistici.
La ricongiunzione dei contributi delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente, successi alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta. È consentita per la seconda volta se il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Dal 16 marzo 2015 le domande di ricongiunzione devono essere presentate online all’INPS attraverso il servizio dedicato o in alternativa tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Se la domanda è accolta, l’importo da pagare viene notificato dall’INPS. Il provvedimento di accoglimento della domanda, notificato con raccomandata, contiene i bollettini MAV per il pagamento e i termini per il versamento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.