E-commerce nel Decreto leg.vo 70/2003: obblighi informativi del prestatore

L’opera di armonizzazione del legislatore europeo nel settore dell’information society, ha computo un significativo passo in avanti con l’adozione del testo della Direttiva 2000/31/Ce dedicata agli aspetti giuridici dell’E-commerce ovvero del commercio elettronico. In risposta alla crescita del comparto del business online e con l’obiettivo di pervenire ad una rapida ed efficace armonizzazione giuridica all’interno della Comunità, il legislatore europeo ha affrontato il complesso tema della regolamentazione giuridica del commercio elettronico.

E-commerce: superare gli ostacoli normativi

Indice degli argomenti:

La Comunità europea ha come obiettivo primario quello di realizzare e consentire una semplificazione nell’accesso alle nuove tecnologie ai cittadini ed agli operatori continentali. In realtà, viene rilevato come si frappongano allo sviluppo numerosi ostacoli giuridici rappresentati da divergenza e difformità tra le normative degli Stati membri, nonché di difficoltà nell’individuare correttamente la disciplina applicabile ai servizi della società dell’informazione. Tali ostacoli frenano la libera circolazione dei nuovi servizi, si traducono sostanzialmente in una mancanza di certezza del diritto e provocano un clima di diffidenza negli operatori e nei consumatori verso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Di conseguenza, il legislatore comunitario indica nell’eliminazione degli ostacoli di natura giuridica gli obiettivi primari da perseguire per imprimere un forte impulso al mercato dei servizi della società dell’informazione e consentire un suo sviluppo in linea con i principi di libera circolazione nel mercato interno. La Direttiva 2000/31(CE è stata attuata in Italia con il Decreto Legislativo 70/2003 che si è attenuto a quanto sancito dalla direttiva comunitaria.

E-commerce: di cosa si tratta?

La Direttiva comunitaria è volta a regolamentare alcuni aspetti specifici dei nuovi servizi della società dell’informazione e della loro circolazione nel mercato interno, quali lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, la composizione extragiudiziale delle controversie ed i ricorsi giurisdizionali. Ma veniamo a definire meglio la disciplina dell’E-Commerce o del commercio elettronico:

  • può riferirsi all’insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet;
  • nell’industria delle telecomunicazioni, si può altresì intendere il commercio elettronico come l’insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali.
  • un’ulteriore definizione descrive il commercio elettronico come l’insieme della comunicazione e della gestione di attività commerciali attraverso modalità elettroniche, come l’EDI (Electronic Data Interchange) e con sistemi automatizzati di raccolta dati.

E-commerce: obblighi informativi dell’esercente

A garanzia della trasparenza e della correttezza nei rapporti, in capo ai prestatori di servizi della società dell’informazione sono ricondotti una serie di obblighi informativi nei confronti dei destinatari dei servizi e dei consumatori (articolo 5 del Decreto legislativo n. 70 del 2003). Il destinatario di un servizio della società dell’informazione viene definito come la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali o non, utilizza il servizio per ricercare o rendere accessibili informazioni; per consumatore si intende esclusivamente qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere accessibili, in modo diretto e permanente, a tutti i destinatari del servizio e alle autorità competenti le seguenti informazioni (articolo 7 decreto legislativo 70/2003):

il nome, denominazione e ragione sociale

il domicilio o la sede legale

gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica,

il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese,

gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od ad autorizzazione,

numero di Partita Iva o altro numero di identificazione, considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta

indicazione in modo chiaro e trasparente dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando, se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare

indicazione delle attività consentite al consumatore ed al soggetto destinatario del servizio e gli estremi del contratto, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

Per quanto concerne le professioni regolamentate devono essere indicati:

l’ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto ed il numero di iscrizione,

il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato,

il riferimento alle norme professionali ed agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.


Scrivere articoli e guide richiede moltissimo impegno. Aiutaci a condividere questo post: a te non costa nulla, per noi è importantissimo! Rimani aggiornato diventando un FAN della nostra pagina facebook.

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.