Con la pubblicazione della Circolare n. 70 del 11 aprile 2017, Inps ha fissato salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che “per le prestazioni previdenziali e assistenziali e i parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può risultare inferiore a zero”.
La percentuale di adeguamento corrisponde alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente il mese di decorrenza all’analogo valore medio relativo all’anno precedente.
L’importo minimo per l’anno 2017 della retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta pari a quello del 2016. Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2017, INPS comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche.
Retribuzioni anno 2017: categorie di lavoratori
Indice degli argomenti:
Per i LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, i trattamenti economici previdenziali, spettanti per eventi da indennizzare nei periodi di paga nell’anno 2017, sono da liquidare sulla base di una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari ad euro 47,68; per i LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2017, è pari a euro 42,41. Per i COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI il reddito applicabile, per l’anno 2017, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, non è stato ancora comunicato; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea, il reddito valido per l’anno 2016 pari a euro 56,62; per i LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- euro 6,97 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
- euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59;
- euro 9,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
- euro 5,07 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per le Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali spettano euro 42,41 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2016 per la qualifica di operaio dell’agricoltura; per le Artigiane spettano euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2017 per la qualifica di impiegato dell’artigianato. Per i Commercianti spettano euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2017 per la qualifica di impiegato del commercio; per le Pescatrici spettano euro 26,49 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2017 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Assegni di maternità: importi 2017
Come reso noto con Circolare n. 55 del 8.3.2017, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2017, è pari a -0,1%. Pertanto, restano fermi per l’anno 2017 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. Per le nascite avvenute nel 2017 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2017, la misura dell’assegno di maternità del Comune ed il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono:
- assegno di maternità (in misura piena) pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a euro 16.954,95.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2017 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2017, è pari ad euro 2.086,24.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli: