A seguito della pubblicazione del Messaggio Hermes n.828 del 24 febbraio in tema di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, INPS ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 con Messaggio n.1581 pubblicato in data 10 aprile 2017.
Il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016. INPS precisa che la disposizione contenuta nel messaggio 828/2017, relativa all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l’art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016).
Congedo Papà: di cosa si tratta
Indice degli argomenti:
Il Congedo Papà obbligatorio o facoltativo è stato istituito con articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ed è una misura fruibile dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. L’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Congedo papà: soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio erogabile dall’INPS tutti coloro che i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
Congedo Papà facoltativo: come funziona e quanto spetta
Il Congedo Papà facoltativo è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.
Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Il congedo facoltativo non è stato prorogato per l’anno 2017. Pertanto, potrà essere fruito esclusivamente per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti fino al 31 dicembre 2016. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Congedo Papà facoltativo: domanda
I padri in possesso dei requisiti menzionati e, purchè titolari di un rapporto di lavoro dipendente, devono comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intendono usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Per quanto concerne la presentazione della domanda per beneficiare del Congedo Papà facoltativo, nei casi di pagamento a conguaglio per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione. Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio di accesso telematico.