Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni (58 se autonome) con 35 anni di contributi a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo. La Riforma di Elsa Fornero ha confermato fino al 31 dicembre 2015 (con proroga fissata per gli anni successivi, anche nel 2017) la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.
Vediamo in questa guida chi sono i beneficiari, i requisiti contributivi ed anagrafici, i limiti previsti alla fruizione dell’Opzione Donna. In linea generale, si deve chiarire da subito che il Regime Sperimentale dell’Opzione Donna consente di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che richiedono o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi (per le donne del pubblico impiego; 65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). Con l’opzione donna si può uscire dal mercato lavorativo con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti indicati dalle regole ordinarie, a patto di accettare un assegno interamente computato con il sistema contributivo.
Opzione Donna: Destinatarie del beneficio
Indice degli argomenti:
Il regime Opzione Donna spetta alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità (Riforma Maroni, legge 23 agosto 2004, n. 243) o in possesso di anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
Quali requisiti anagrafici e contributivi è necessario possedere?
Per avere diritto alla pensione di anzianità con l’Opzione Donna le lavoratrici devono possedere un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria) e un’età anagrafica di 57 anni e 3 mesi se dipendenti e di 58 anni e 3 mesi se autonome. La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo. Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.
Opzione Donna: decorrenza e durata
La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi se lavoratrice dipendente, 18 mesi se autonoma, dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
Le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori quattro mesi, relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016.
Come fare la domanda all’INPS?
La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Opzione Donna: proroga
L’articolo 1, comma 281 della legge 208/2015 ha consentito la possibilità di proseguire la sperimentazione dell’Opzione Donna oltre il 2015 se residuano fondi dalle risorse stanziate nella medesima legge per tale scopo. Si prevede un monitoraggio costante delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione, con riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti.
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