Con la Circolare INPS n.61 del 2017, l’Ente di Previdenza ha chiarito i requisiti generali di accesso e gli eventi coperti dalla nuova prestazione Premio Natalità 2017. Ecco chi può farne richiesta, i requisiti, l’ammontare dell’importo della prestazione erogata e come inoltrare la domanda.
PREMIO NATALITÀ 2017: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA MAGGIO
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Come tutti i bonus famiglia, anche per il Premio Natalità occorre procedere con la presentazione telematica della domanda da inoltrare all’INPS. Da maggio 2017 è possibile procedere con inoltro della domanda Premio natalità con presentazione dei seguenti documenti tassativamente richiesti:
- La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.
- Se la domanda è presentata dopo il parto, la mamma deve autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
- In caso di adozione/o affidamento preadottivo se la mamma adottiva o affidataria allega alla domanda la sentenza definitiva di adozione o il provvedimento di affidamento preadottivo, la domanda di accettazione è molto più veloce, se invece non lo fa, deve riportare nella domanda la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero.
- Se la domanda è presentata da una cittadina non comunitaria senza allegare i documenti di soggiorno utili, occorre inserire nella suddetta, i suoi dati identificativi al fine di consentire la verifica del titolo di soggiorno da parte dell’Inps.
PREMIO ALLA NATALITÀ 800 EURO: REQUISITI NECESSARI
Ricordiamo i requisiti necessari, puntualizzati con la Circolare INPS n. 61; il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125): residenza in Italia; cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007; per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007.
PREMIO NATALITÀ 2017: IMPORTO SPETTANTE
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.