Regime forfettario 2017: requisiti di accesso e cause di esclusione

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfettario, destinato ad agevolare i soggetti economici di ridotte dimensioni. Tale regime forfettario è in vigore dal 1° gennaio 2015 e è stato revisionato dalla Legge di Stabilità 2016: esso prevede semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili.

Il Regime forfettario consente la determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Questa agevolazione rappresenta il regime spettante alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale e siano in possesso dei requisiti sanciti dalla legge.

Per i contribuenti che abbiano avviato una start up, il regime forfetario 2017 prevede per i primi 5 anni un’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5% (in luogo del 15%). Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessaria la verifica dei requisiti.

Il regime forfettario non prevede alcuna scadenza legata al numero di anni di attività o al raggiungimento di un’età anagrafica: per quanto concerne la sua applicazione, è prevista la subordinazione al verificarsi dei requisiti definiti dalla normativa.  Possono accedere al regime forfettario: tutti i soggetti già in attività e/o i soggetti che abbiano iniziato un’attività di impresa, arte o professione che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Nel 2016 tutti i limiti sono stati aumentati di 10.000€, per i professionisti di 15.000. Il regime forfettario 2017 non prevede modifiche ai limiti di ricavo.

Ecco la tabella con le percentuali di forfettizzazione (redditività collegata ai ricavi) del reddito sulla base del proprio codice ateco:

Inoltre tali soggetti devono aver sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro. I beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del limite di 20.000 euro nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.

Per quanto concerne le cause di esclusione dal regime forfettario 2017, sono esclusi:

  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito
  • i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
  • i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato. Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfettario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito.

Per domande o dubbi sul regime forfettario, non esitate a commentare l’articolo.




Scrivere articoli e guide richiede moltissimo impegno. Aiutaci a condividere questo post: a te non costa nulla, per noi è importantissimo! Condividi su Facebook l'articolo appena letto. Grazie per aver letto l'articolo fino alla fine. SCR News mette a disposizione notizie sul mondo del Fisco e Leggi, Economia, Finanza, Trading e guide di natura contabile fiscale. Rimani aggiornato diventando un FAN della nostra pagina facebook.


Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:

2 Comments

  1. Giuseppe 18/10/2017
  2. Vincenzo Romano 18/10/2017

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.