Il reverse charge IVA o inversione contabile è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in cui la cogenza dell’imposizione fiscale viene traslato dal venditore all’acquirente. Il reverse charge IVA o inversione contabile rappresenta un meccanismo contabile e fiscale il cui obiettivo è quello di eliminare l’evasione dell’IVA: si tratta di una misura introdotta dalla normativa comunitaria proprio per combattere l’evasione e l’elusione fiscale ai fini IVA. Vediamo quando si applica ed il riferimento normativo a cui si rinvia per ulteriori dettagli. Il corpus normativo del reverse charge IVA in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c.d. «decreto IVA»). Recentemente è stato oggetto di un’ampia riforma per effetto dell’introduzione dello spesometro trimestrale per mezzo del D.L. 193/2016. Tale revisione normativa non ha inciso sulla parte relativa alla normativa IVA dedicata al reverse charge.
Il reverse charge IVA rappresenta quel meccanismo tecnico contabile per effetto del quale un soggetto venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (come ordinariamente dovrebbe fare) e l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse).
I commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 individuano i seguenti ambiti di applicazione del reverse charge IVA:
- cessioni imponibili di oro da investimento;
- cessioni di materiale d’oro;
- cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
- alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Dal 1°ottobre 2007 le cessioni di immobili per il settore terziario sono soggette al regime del Reverse Chargé e sono ascrivibili alle seguenti: le vendite di immobili del terziario e le vendite per le quali il cedente ha espressamente indicato nell’atto di compravendita l’opzione per l’imposizione ai fini IVA.
La disposizione non trova applicazione:
- alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la globalità dei lavori;
- alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
- alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro ’componenti ed accessori;
- alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
In tutti tali situazioni, e in deroga alla regola generale di applicazione dell’IVA, si applica l’inversione contabile per effetto della quale: “al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.”
Una fattura gestita secondo le regole del Reverse Chargé deve essere registrata in questo modo:
- Si integra la fattura con l’esposizione dell’IVA.
- Si registra la fattura nel registro acquisti.
- Si registra l’autofatturazione ex art. 17 c. 6 DPR 633/72 nel registro vendite per rendere l’operazione neutra ai fini IVA; si tratta di un movimento che deve avvenire solo ai fini IVA ma non ai fini del reddito.
In tale modo, gli obblighi IVA sono ‘invertiti’ a carico dell’acquirente così come richiede la normativa vigente. In sintesi, il reverse charge IVA o inversione contabile si concretizza nell’emissione dell’autofattura, in modo tale che sia il destinatario a corrispondere l’IVA all’Erario anziché il fornitore.