Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati: guida

Questo tipo di disoccupazione spetta ai lavoratori italiani rimpatriati che abbiano lavorato all’estero in un Paese membro dell’Unione Europa, in un Paese extra Unione Europea con il quale esista una convenzione bilaterale o in un Paese extra Unione Europea con il quale non esista una convenzione bilaterale. Si tratta come sancito dal dettato normativo Legge 25/07/1975 n. 402 di una prestazione economica il cui importo è computato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

Tale prestazione economica non può essere cumulata con indennità di disoccupazione spettante in base ad accordi internazionali. Pertanto, anche in caso di percezione dell’indennità di disoccupazione erogata dallo Stato di ultima occupazione, al lavoratore rimpatriato verrà indennizzata la residua differenza. Per quanto concerne i soggetti destinatari lavoratori rimpatriati, ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974. Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Il soggetto interessato deve rendere al Centro per l’Impiego italiano, entro 30 giorni dalla data del rimpatrio, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l’attestazione del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto rilasciata dal datore di lavoro all’estero. Solo nel caso di lavoratore proveniente da un Paese con il quale non esiste una convenzione bilaterale la predetta attestazione potrà essere rilasciata dalla competente autorità consolare italiana entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero. La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’INPS.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda d’Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell’UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.)

La prestazione economica decorre:

  • dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
  • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

L’importo della prestazione è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinata nell”anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, circolare n. 23 del 9 febbraio 2016). L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS. L’indennità può essere riscossa mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.


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One Response

  1. chiara 11/07/2018

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