Per l’anno 2017 restano invariati gli importi degli assegni familiari, anche per quanto concerne le famiglie numerose e maternità: l’INPS, con la circolare n. 55 dell’8 marzo 2017 ha pubblicato l’aggiornamento degli importi degli assegni per nucleo familiare, venendo a riconfermare le fasce reddituali e gli importi dell’assegno al nucleo familiare dell’anno precedente. Essa recita così “La variazione nella media 2016 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari a – 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2017).
L’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero».
Ecco la guida completa per l’anno 2017 agli assegni per il nucleo familiare: ecco tutto quello che occorre conoscere. Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari residenti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge. Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico ed è considerato tale “il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente”.
I familiari per i quali si possono richiedere ed ottenere gli assegni sono:
- il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi: di età inferiore a 18 anni, apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni), universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea), inabili al lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi di età inferiore a 18 anni, apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni), universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea), inabili al lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto;
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Come presentare la domanda? La domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS con modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- via WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
- Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Se la domanda venisse presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti verrebbero corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti. Chi ha diritto a percepire l’assegno per nucleo familiare 2017 dovrà presentare nuovamente ai propri datori di lavoro o all’INPS i nuovi modelli di richiesta con l’aggiornamento di tutti i redditi percepiti dalla famiglia e di quelli già dichiarati tramite la CU o la dichiarazione dei redditi. Per quanto concerne le tabelle relative all’importo dell’assegno per il nucleo familiare, nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016 -30 giugno 2017, si deve fare riferimento alla Circolare Inps del 27 maggio 2016 n. 92.