Start up innovative: agevolazioni fiscali

Se anche tu sei interessato ad avviare una nuova idea imprenditoriale e pensi che la tua business idea possegga determinate caratteristiche tali per cui possa considerarsi di alto valore tecnologico, allora, prendi in considerazione l’eventualità di fondare una Start Up innovativa. Iniziamo, proprio, con la definizione di start up innovative richiamando l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, la nozione di “impresa start-up innovativa” definendola quale “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” in possesso di determinati requisiti. Si considerano start-up innovative anche le società “… non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione”.

Le start-up innovative possono assumere la forma giuridica di: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa, Societas Europaea residente in Italia, ovvero società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione. Le start-up innovative:

  • devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d’impresa da non più di 48 mesi;
  • devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
  • a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua – dichiarato nella voce A del conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile – risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
  • non devono aver distribuito utili dall’anno della loro costituzione né devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo;
  • devono stabilire la sede principale dei loro affari e interessi in Italia;
  • non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Tra gli interventi fiscali a favore delle start-up innovative, il decreto-legge n. 179 del 2012 prevede all’articolo 27 agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work for equity). In particolare, le misure previste sono finalizzate a:

  • incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari ad essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

Una di queste agevolazioni consiste nel cosiddetto work for equity, che fornisce ad amministratori, collaboratori continuativi e dipendenti l’opportunità di essere remunerati per le prestazioni offerte con la partecipazione al capitale dell’impresa. Manovra fondamentale pensata apposta per fronteggiare il comune problema delle nuove attività di assumere personale qualificato, disposto a lavorare in strutture innovative ma, non ancora stabili dal punto di vista economico, promettendo quote aziendali. Va sicuramente detto che chi sceglie di farsi retribuire con tali quote, si assume un rischio imprenditoriale, ma l’assegnazione di quote, azioni o altri strumenti finanziari previsti a titolo di pagamento dal work for equity, oltre ad essere sempre esenti da imposte, non concorrono neanche alla formazione del reddito imponibile dell’interessato. Si tratta di redditi tax free dal punto di vista fiscale e contributivo: per il futuro, il work for equity potrà portare remunerazioni molto consistenti, ma attualmente è necessario avere a disposizione altre fonti di reddito.


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