Per esercitare l’opzione di fatturazione elettronica fra privati (Riforma Fiscale), il termine ultimo è il 31 marzo 2017. La novità è stata introdotta dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015 e dal prossimo anno si eserciterà a partire dal primo gennaio. Solo per quest’anno è data la facoltà di modificare i dati sulle fatture comunicati telematicamente entro i 15 giorni successivi (per consentire a contribuenti e intermediari un’accurata valutazione sull’opportunità di esercitare l’opzione). Come riportato dal testo normativo per le comunicazioni trimestrali, infatti, è inserita la possibilità di modificare «dati già trasmessi relativi a fatture del trimestre», entro 15 giorni dalla scadenza, l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, mentre la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio del mese successivo. Ma che cos’è la fattura elettronica? Vediamo di scoprire le caratteristiche e le modalità di funzionamento per capire meglio.
Dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali non possono più accettare (e quindi contabilizzare e pagare) le tradizionali fatture “cartacee” e dal 31 marzo 2015 tale disposizione è stata estesa a tutte le Pubbliche Amministrazioni, enti nazionali e amministrazioni locali.
Le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono quindi essere emesse in formato elettronico e precisamente in formato xml nel rispetto dello schema FatturaPA. In pratica, è stato introdotto l’obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere espletata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. La legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ha introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture in formato elettronico per tutti gli operatori economici che cedono beni o prestano servizi alle amministrazioni dello Stato.
La predisposizione della fattura si attua attraverso la creazione di un file XML (eXtensible Markup Language) che deve essere strutturato sulla base delle specifiche tecniche operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio di cui all’allegato A, specifiche tecniche allegate al decreto attuativo 3 aprile 2013, n. 55 (G.U. 118 del 22 maggio 2013) previsto dalla legge.
Con provvedimento direttoriale n. 182070/2016 l’Agenzia delle Entrate ha definito ulteriori informazioni da trasmettere, il loro formato, le regole e soluzioni tecniche, nonché i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute per l’esercizio da parte dei contribuenti IVA della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 127/2015. Nuovi dettagli tecnici dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica fra privati, dallo scorso primo gennaio 2017 incentivata dalla legge con semplificazioni procedurali e contabili: sono contenuti nella circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto approvato, l’opzione introdotta dal Dlgs n. 127/2015:
- può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati;
- ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi;
- per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata;
- se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio
Per esercitare l’opzione il contribuente, direttamente o tramite intermediario, si deve utilizzare il servizio online nell’area Fatture e Corrispettivi: Per la trasmissione delle fatture, il Fisco mette a disposizione dei contribuenti una procedura gratuita, attraverso il sistema di interscambio SdI e l’operazione può essere svolta utilizzando altri software presenti sul mercato (utilizzando il formato xml). Per quanto concerne i dati da trasmettere sono i seguenti: fatture emesse, indipendentemente dalla registrazione; fatture ricevute e bollette doganali, comprese quelle ricevute da contribuenti in Regime dei Minimi; note di variazione. Non vanno invece comunicati dati contenuti in altri documenti, come ad esempio le schede carburante.
Per quanto concerne le regole relative alla compilazione, occorre fare riferimento all’allegato “Suggerimenti per la compilazione della fattura elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni e verso i privati”, secondo il quale per la compilazione del file occorre rispettare alcune regole che, ancorché dettate dalle caratteristiche di rappresentazione XML, dalle tipologie dei campi o da prassi consolidate, si ritiene utile ribadire:
- un elemento che non si vuole rappresentare, non deve essere presente nel file; va pertanto evitato il suo inserimento come campo vuoto;
- laddove è prevista la rappresentazione di valori numerici con decimali, il separatore con la parte intera deve essere sempre il carattere punto (.) e i decimali devono essere indicati almeno fino al centesimo, anche se pari a zero;
- l’arrotondamento degli importi, se necessario, deve sempre seguire la regola che lo prevede per eccesso se la cifra immediatamente successiva a quella da arrotondare è pari o maggiore di 5, per difetto se è inferiore a 5.
I dati obbligatori da inserire in fattura:
- data di emissione;
- numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente/prestatore;
- numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- annotazione che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero a un terzo.
Per approfondimenti clicca su come funziona la fattura elettronica 2019