Prestazioni agli eredi dei pazienti deceduti da mesotelioma non professionale

L’INAIL, con la circolare n. 13 del 2017, riepiloga i requisiti per la prestazione economica dell’indennità spettante agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale. Le istanze devono essere presentate in formato cartaceo entro il 31 marzo 2017. Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2017, n.19 recante proroga e definizione di termini: l’articolo 3, comma 3-quinquies (modifica dell’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n.208) ha disposto l’estensione dell’accesso al Fondo per le vittime dell’amianto anche in favore degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell’anno 2016. Già la legge finanziaria dell’anno 2008 aveva istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, il “Fondo per le vittime dell’amianto”, prevedendo quali soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo stesso i lavoratori titolari di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto, titolari di rendita ai superstiti.

Con successivo intervento normativo della legge 23 dicembre 2014, n.190 è stata sancita l’estensione della prestazione erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto ai pazienti malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto. In particolare, gli aventi diritto alla prestazione sono tutti i soggetti che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto “o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata”, avvenuta sul territorio nazionale. Gli eredi di tutti i pazienti deceduti per mesotelioma non professionale sia nel corso dell’anno 2015, sia nel corso dell’anno 2016 potranno presentare domanda per il riconoscimento della prestazione a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal defunto. Resta fermo che gli eredi dei malati deceduti per la suddetta causa nel corso dell’anno 2017 potranno, comunque sia, accedere alla prestazione. La misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto nei limiti dello stanziamento previsto.

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata a/r, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare Inail 9 settembre 2016, n. 33 (mod. 190/E new). L’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata dagli eredi entro il termine del 31 marzo 2017: dovrà, inoltre essere allegato il certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia. Il certificato, deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e prodotto in originale all’Istituto.


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