Invenzioni industriali: disciplina legislativa sulla Proprietà Industriale

Le invenzioni industriali sono disciplinate dagli articoli 2584-2591 del Codice civile e dal Codice delle Proprietà Industriale (CPI) che surroga la vecchia disciplina del r.d 29 giugno 1939 n. 1127 più volte revisionata per dare attuazione agli accordi internazionali ed alle direttive comunitarie in materia. Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un’invenzione è definita come una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico. L’invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. La mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un’invenzione: possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e che sono atte ad avere un’applicazione industriale (oltre, ovviamente, a essere lecite, ovvero non contrarie all’ordine pubblico e al buon costume).

Secondo l’art. 46 CPI l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano e o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.” (articolo 46 Codice della Proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in base all’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

Ad esempio, se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda; se, invece, quest’ultimo l’ha già esposta in una fiera, l’altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova. Allo stesso modo, la pubblicazione dell’invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l’utilizzo in ambito commerciale, l’esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell’invenzione e, quindi, di renderla non brevettabile. Risulta essere rilevante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto e – laddove sia necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti a tale invenzione – far sottoscrivere a questi ultimi accordi di segretezza appositamente predisposti che li obblighino a non divulgare le predette informazioni in maniera non autorizzata.

L’art. 48 CPI recita: “1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva”. Tale articolo precisa che un’invenzione implica un’attività inventiva quando, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste. Esempi di un’insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento. “Come pure è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto. Può essere brevettata, viceversa, l’invenzione di una combinazione che applichi una formula nota a un processo anch’esso noto, sempre però che ne derivi un quid novi, consistente in un progresso dello stato della tecnica”.




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