Legge fallimentare: articolo 163 bis, le offerte concorrenti nel concordato preventivo

In questo articolo procediamo e dedichiamo la nostra discussione su un tema molto rilevante: la disciplina delle offerte concorrenti contenuta nell’articolo 163-bis della legge fallimentare (la “Legge Fallimentare”) introdotto dal decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015. La norma ha recepito l’orientamento di una parte della giurisprudenza che, integrando una lacuna della Legge Fallimentare, ha stabilito la cogenza di aprire a possibili offerte competitive migliorative nel quantum offerte di terzi già recepite nella proposta concordataria ed aventi ad oggetto il trasferimento o l’affitto dell’azienda, di rami o anche il trasferimento di singoli beni.

L’introduzione del nuovo dettato legislativo, si deve inserire in una più ampia politica di accrescimento della competitività e concorrenza volta a favorire lo sviluppo del mercato dei distressed assets, ovvero delle “attività in sofferenza”. La nuova norma all’articolo 163 bis prevede che, quando il ricorso per concordato preventivo comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato, abbia ad oggetto il trasferimento o l’affitto in suo favore verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale «dispone la ricerca di interessati disponendo l’apertura di un procedimento competitivo». In sostanza, viene recepita una nota prassi adottata da molti tribunali: quando la proposta di concordato preventivo è di tipo c.d. chiuso, nel senso che prevede la vendita a condizioni prefissate di tutti o di parte dei beni concordatari e la dismissione dei cespiti deve intervenire prima dell’omologazione, il tribunale o più sovente il giudice delegato comunica al ricorrente che è necessario procedere ad una procedura competitiva (in sostanza ad un sondaggio del mercato).

Tale sondaggio del mercato viene eseguito dallo stesso imprenditore in piena libertà di forme ed è fatto consistere, di solito, nella pubblicazione di un avviso di vendita o di un invito a manifestare interesse, contenente la descrizione dei beni da alienare, e la fissazione di un termine per far pervenire le offerte o le manifestazioni di interesse. Una volta che il mercato è stato adeguatamente sondato – e ritenuta palese che l’offerta sulla quale è fondata la proposta di concordato preventivo sia l’unica strada seriamente percorribile – l’imprenditore presenta istanza ai sensi dell’articolo 161 settimo comma o ai sensi dell’articolo 167 secondo comma della legge fallimentare, al fine ultimo di ottenere autorizzazione alla alienazione del cespite. Ottenuta l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato, l’imprenditore ed il soggetto interessato all’acquisto dei beni possono dar corso agli atti attuativi necessari al trasferimento dei beni. Si apre pertanto la fase c.d. notarile, con la comparizione delle parti davanti al notaio, il quale redige un atto pubblico di vendita o di affitto del cespite (solitamente l’azienda) dell’imprenditore insolvente. Rilevante è la disciplina contenuta nell’’ultimo comma dell’articolo 163 bis, il quale dispone che la disciplina dei commi precedenti si applichi, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell’articolo 161, comma settimo della Legge Fallimentare nonché all’affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.

Per quanto concerne, in particolare, l’affitto d’azienda, il comma in questione sarebbe ridondante se si trattasse di un affitto d’azienda che contenga un’offerta irrevocabile o diritti per l’acquisto dell’azienda a favore dell’affittuario, in quanto molto probabilmente rientrerebbe nell’ambito del primo comma dell’articolo 163-bis, ultima parte, che già contempla qualunque contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda (o di rami di essa).


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