Guida INPS: versare i contributi volontari da lavoro

Decidere di versare contributi volontari può servire a tutti coloro che non hanno raggiunto i requisiti della pensione, ma viene a rappresentare un onere in più. La pensione per molti è un traguardo lontano; per i giovani è un vero e proprio miraggio. Chi smette di lavorare prima di aver raggiunto i requisiti della pensione, per godere della pensione, deve accollarsi una spesa in più e versare quelli che vengono definiti come contributi volontari.

I contributi volontari possono essere versati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:

  • perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
  • incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se fossero già stati raggiunti i requisiti contributivi richiesti.

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

  • almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i requisiti devono essere perfezionati mediante contribuzione effettiva da fare confluire sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione, riscatto. L’autorizzazione ai versamenti volontari, tuttavia, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non sia cessato nel caso di:

  • sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata come nel caso di aspettativa per motivi di famiglia;
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge successive al 1997 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare);
  • attività espletata con contratto di lavoro part-time, se svolti a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva nel corso dell’anno.

I contributi volontari sono utili a coprire i periodi durante i quali il lavoratore:

  • non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
  • ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
  • ha stipulato un contratto part-time (orizzontale o verticale).

 

 

 

La domanda per beneficiare dei contributi volontari può essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web, tramite PIN personale attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • Contact Center Multimediale – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto, fruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

I contributi volontari possono essere versati utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino MAV può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari oppure online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.

Per quanto concerne il quantum da versare: per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria; per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda. Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro.

 


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