La dichiarazione dei redditi 730/2017 precompilata sarà messa a disposizione, per il terzo anno consecutivo, dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile 2017. Quest’anno sono molte le informazioni che i contribuenti troveranno per la predisposizione del modello 730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta nazionale dei servizi oppure tramite SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale). Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:
- la dichiarazione dei redditi precompilata,
- l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.
Chi può presentare la dichiarazione dei redditi 730/2017? Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2016 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto),
- redditi dei terreni e dei fabbricati,
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente),
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2016 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che, nel 2017, non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso, il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente apporta delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale). Se il 730 precompilato viene presentato al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate potrà, in ogni caso, richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.
Sono esclusi dalla presentazione tutti i contribuenti non in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente. Tra questi:
- contribuenti con partita Iva (tranne i produttori agricoli in regime di esonero)
- persone decedute, legalmente incapaci, non maggiorenni.