La ricongiunzione gratuita dei contributi previdenziali, introdotta da una norma della Legge di Bilancio 2017, è “una misura che l’Inpgi chiedeva fin dall’anno 2008, per poter tutelare tutti i colleghi con contribuzioni maturate presso enti previdenziali diversi quali l’Enpals, l’Inpdap, che finora, non erano compresi nella legge Vigorelli, la quale assicura il cumulo gratuito solo per le contribuzioni Inpgi e Inps”. Lo sottolinea la presidente dell’Ente previdenziale dei giornalisti, Marina Macelloni, ricordando che “il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Inpgi, né delibere di attuazione da parte del Consiglio di amministrazione” della Cassa pensionistica. Inoltre, prosegue Macelloni, per offrire un chiarimento rispetto alle “numerose interpretazioni della norma, circolate in questi ultimi mesi, l’Istituto ha predisposto una nota tecnica, corredata da qualche esempio” sul suo sito, mentre gli uffici dell’Ente previdenziale, aggiunge, “sono a disposizione di tutti i colleghi giornalisti per ulteriori spiegazioni”. Nel proseguo dell’articolo è bene riportare la disciplina dettagliata e qualche esempio pratico per capire meglio.
Con il disegno di legge di Stabilità per l’anno 2017, il Governo ha inizialmente proposto soltanto l’estensione del cumulo gratuito alle pensioni di vecchiaia anticipata (pensioni di anzianità), ma un emendamento approvato in sede di iter parlamentare ha ampliato il campo di applicazione anche ai regimi previdenziali per i liberi professionisti. Sono ora ricomprese anche la Gestione separata INPGI e tutte le altre Casse dei liberi professionisti. Anche in questo caso, come già previsto per le pensioni di vecchiaia, gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla “riforma Fornero”, per le pensioni di anzianità attualmente sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, un anno in meno per le donne (art. 24 comma 10 D.L. 201/2011). A decorrere dal 2017, si può richiedere la pensione di anzianità, senza dover espletare necessariamente la ricongiunzione onerosa, nei casi in cui dalla somma dei diversi periodi contributivi versati in enti previdenziali diversi risulti assolto e rispettato il requisito di contribuzione di circa 43 anni.
Ad esempio: un lavoratore che abbia 10 anni di contributi INPS, 15 nell’ex INPDAP e altri 13 anni all’INPGI-1 ed altri 5 anni all’INPGI-2 (o in altra Cassa previdenziale), totalizzando complessivamente 43 anni di contribuzione, potrà richiedere all’ente la liquidazione di una pensione mediante cumulo gratuito. Una volta effettuata l’istruttoria, ogni gestione computerà ed assegnerà la quota di pensione di propria competenza.
La nuova normativa sul “cumulo gratuito” prevede che, entro fine anno 2017, i lavoratori che abbiano in corso una pratica di ricongiunzione onerosa possano rinunciarvi, con restituzione di quanto già versato. Sarebbe bene, in ogni caso, che gli interessati valutino bene gli effetti di tale rinuncia. Infatti, sebbene con il cumulo gratuito si potrà ottenere ugualmente il trattamento pensionistico, ai fini del computo, ogni gestione considera separatamente solo le proprie contribuzioni. Pertanto, le contribuzioni riferite ad inizi di carriera, con retribuzioni non particolarmente interessanti, potrebbero portare anche all’attribuzione di quote di pensione molto esigue, cosa che non avverrebbe in caso di ricongiunzione.
Riportiamo la tabella di riferimento per il computo della retribuzione pensionabile:
Quota Pensione | Soggetti Interessati | Media retributiva pensionabile individuale | Media retributiva di riferimento | Indici rivalutazione |
Quota A (contributi fino al 31/12/92) | TUTTI | Ultimi 5 anni o, se più favorevoli 10 anni migliori | Media retributiva della categoria | Costo vita ISTAT |
(1) Quota B (Contributi da gennaio 93 a luglio 98) (2) | Più di 15 anni al 31/12/92 | Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori | Media retributiva della categoria | Costo vita ISTAT + 1% |
Meno di 15 anni al 31/12/1992 | tutti gli anni dopo il 1/01/1993 al netto degli scarti Dlgs 373/93, + ultimi 5 anni al 31/12/92. (*) | |||
Quota C (Contributi post agosto ‘98) | Già iscritti INPGI al 24/07/1998 | (Vedi Q.ta B) | Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20% | Costo vita ISTAT + 1% |
Iscritti INPGI dopo 24/07/1998 | Tutta vita lavorativa | |||
Quota D (Contributi post 1/01/2006) | TUTTI | Tutta vita lavorativa | Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20% | Costo vita ISTAT + 1% |