Enti non profit, una realtà sempre più presente nella nostra vita: la disciplina delle fondazioni

Chi guarda oggi ai partiti politici, ai sindacati, alle fondazioni culturali, alle fondazioni bancarie, alle associazioni di assistenza, istruzione, di ricerca fa immediata evidenza del ruolo dominante che tali enti svolgono nella realtà politica, sociale, culturale ed economica del Paese, della loro estesa diffusione e, soprattutto, della loro affermazione come società “intermedie” tra il cittadino e la collettività. Parliamo in questa guida della disciplina delle fondazioni che, ogni anno, in Italia rivestono sempre più importanza insieme alle associazioni riconosciute, a cui è stato dedicato un Titolo intero dal punto di vista normativo all’interno del corpus di leggi contenute nel Codice civile.

Si tratta di un fondo (patrimonio) che il soggetto fondatore destina a raggiungere uno scopo non lucrativo di carattere generale. La destinazione che il fondatore ha impresso al patrimonio è stabile: non può essere modificata da nessuno, neppure dal fondatore, una volta che il patrimonio abbia acquistato la personalità giuridica.

Le peculiarità che caratterizzano le fondazioni possono essere di seguito enucleate:

  • Le fondazioni possono essere costituite con atto pubblico oppure con testamento,
  • Lo statuto e l’atto costitutivo debbono contenere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. La fondazione è considerata dal Legislatore un ente di mera erogazione,
  • L’autorità governativa vigila, esercitando un controllo penetrante sull’amministrazione della fondazione,
  • Quando lo scopo è esaurito o diventa impossibile o di scarsa utilità, l’autorità governativa può dichiarare l’estinzione dell’ente oppure provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del soggetto fondatore.

In pratica, nell’ottica del codice civile la fondazione merita dunque la personalità giuridica in quanto, come detto, il “peccato d’origine” della sottrazione di un capitale alla dinamica del mercato è riscattato dalla destinazione “nobile”, cioè del fatto che l’erogazione è funzionale e strumentale al raggiungimento di finalità generali.

Tuttavia, anche le fondazioni hanno subito dalle origini ad oggi una vera e propria trasformazione: il controllo governativo sugli scopi e sui mezzi ha gradualmente attenuato quella severità che, nell’ottica codicistica, giustificava la sottrazione di ricchezza alla dinamica del mercato. Sono state riconosciute fondazioni che perseguono fini di interesse pubblico ma, anche, fondazioni che perseguono fini di interesse generale, e poi di interesse non generale ma settoriale o di categoria e, infine, pure fondazioni che perseguono scopi ritenuti comunque meritevoli di tutela perché non meramente egoistici.

Una figura ben lontana dalla complessa realtà degli enti non profit che perseguono oggi fini culturali o sociali o comunque non lucrativi sono il grappolo di fondazioni, le quali producono servizi culturali, venendo ad assumere i tratti della fondazione d’impresa. La fondazione d’impresa esige non solo un patrimonio iniziale con una stabile destinazione di scopo ma, anche, un fondo di gestione, il quale pretende di essere costantemente alimentato per sostenere gli eventi culturali o sociali che si vogliono realizzare. Appare normale aprire la fondazione gli apporti economici ed alla partecipazione di soggetti privati e pubblici diversi dal fondatore. E appare logico e consequenziale consentire a questi soggetti di poter controllare come vengono spesi i contributi da loro versati e di poter interloquire sulle scelte culturali o economiche compiute dall’ente. Ecco la nascita e l’evoluzione della fondazione da “chiusa” a quella aperta e di partecipazione. Questa figura di personalità giuridica e di nuova e “rinnovata” veste dell’ente non profit consente a più persone fisiche o giuridiche di poter partecipare alla vita della fondazione ed alla gestione del suo patrimonio e di concorrere alla determinazione della politica “culturale” dell’ente.

Accanto alla figura della fondazione d’impresa, si affianca la disciplina molto settoriale inerente le fondazioni lirico-sinfoniche disciplinate dal d.l. 24/11/2000 n. 348 e la figura delle fondazioni bancarie a cui si rinvia la trattazione per peculiarità disciplinare e per peculiarità legislativa, scandita e contenuta all’interno del D.M del 2004 n. 150.


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